DURC, rilascio possibile se si certificano crediti certi verso PA

Creato il 22 luglio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) può essere rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di uno stesso soggetto.

Lo dice il comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 52/2012. Per dare attuazione a questa disposizione è stato emanato il Decreto 13 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165/13. Leggi il Decreto 13 marzo 2013.

Da oggi lunedi 22 luglio un’azienda può verificare la propria regolarità contributiva anche on line.

Non sono le uniche novità riguardante il DURC. Il Decreto del Fare (DL 69/2013) ci dice che per il rilascio del DURC, se mancano i requisiti necessari a ottenerlo, l’ente competente è obbligato, prima di emettere il documento che segnala i debiti dell’azienda e prima di annullare il documento già rilasciato, a informare l’interessato (attraverso posta certificata) del motivo dell’irregolarità, analizzandolo ed esponendolo in modo preciso e chiaro. L’ente deve inoltre invitare l’azienda non in regola a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre quindici giorni dalla segnalazione.

Se vuoi approfondire questa novità leggi Durc, nel Decreto del Fare è possibile regolarizzarsi in 15 giorni

Tornando al decreto 13 marzo 2013, occorre precisare che esso disciplina le modalità di rilascio e di utilizzazione del Durc in presenza di una certificazione che attesta l’esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo minimo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.

Gli enti tenuti al rilascio del Durc, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non ha provveduto al versamento dei contributi entro i termini previsti, emettono il documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto precisando anche l’importo del debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il Durc stesso.


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