avv. Eugenio Gargiulo
Un uomo viene condannato in entrambi i gradi di merito per aver rubato una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via senza chiave di chiusura né catena antifurto.
In particolare, la Corte d’Appello ritiene sussistenti le aggravanti, dal momento che il fatto risultava commesso su una cosa esposta al pubblico. Quanto all’invocata applicazione dell’attenuante della speciale tenuità del danno, il valore del bene, pari a 90 euro, è ritenuto dai giudici di merito eccedente il limite entro il quale si può configurare tale fattispecie.
La questione è allora sottoposta alla Cassazione, che (sentenza 3196/13) nell’esaminare il problema della configurabilità o meno della citata aggravante, richiamano una pronuncia in cui, effettivamente, la stessa S.C. l’ha esclusa in un caso riguardante proprio il furto di una bicicletta abbandonata in strada senza alcuna custodia. A giudizio del Collegio, però, il principio non è condivisibile: in particolare, non conta tanto se sia un comportamento più o meno consolidato negli usi delle persone a giustificare l’esposizione del mezzo alla pubblica fede.
Si può discutere, semmai, della consuetudine ad apprestare sistemi di tutela contro il furto, ma il punto fondamentale è che spesso sussiste un’indefettibile necessità che il veicolo rimanga esposto alla pubblica fede: e ciò non in forza di una consolidata abitudine, ma semplicemente perché non sarebbe possibile fare altrimenti.
In conclusione, una bici si deve intendere esposta per necessità (e non per consuetudine!) alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada, determinando così l’operatività dell’aggravante in questione. Si potrebbe affermare il contrario solo nel caso in cui la bici fosse dotata di un sistema antifurto.
Non vi è ragione, insomma, per discostarsi dall’orientamento seguito in materia di furto di autovetture: a tal proposito, infatti, la sussistenza dell’aggravante in questione è stata riconosciuta anche nel caso in cui la macchina fosse stata lasciata con le portiere aperte. Infine, secondo la S.C. la motivazione fornita in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante, è adeguata: il giudizio di eccedenza del valore del mezzo rispetto alla soglia della particolare tenuità va infatti rapportato alle condizioni del derubato, che nel caso di specie era uno studente quindicenne. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.
Foggia, 29 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo