Il Consiglio di Stato con la sentenza n.4381/2015 depositata il 21 settembre afferma che la verifica di legittimità della manutenzione straordinaria o della ristrutturazione edilizia va effettuata con riferimento alla disciplina in vigore quando è stato rilasciato il titolo edilizio.
L’inserimento di un vano ascensore in posizione diversa da quella prevista con foratura delle volte a botte dell’edificio.
L’aumento dell’altezza dei vani depositi siti in terrazzo.
La modifica delle unità abitative al secondo piano con trasformazione di una singola unità in due appartamenti.
Questi interventi edilizi di questo tipo non sono di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, tipologia edilizia che si può attribuire a interventi meno invasivi. Il Consiglio di Stato risponde a un ricorrente preciso: nel momento in cui quest’ultimo ha ottenuto il titolo edilizio, questi interventi non erano classificabili “manutenzione straordinaria”.
Lo Sblocca Italia (legge 164/2014) permette l’applicabilità della categoria di manutenzione straordinaria modificativa dell’art.3 del dpr n.380/2001 (a cui si è appellato il ricorrente) ma, osserva il Consiglio di Stato, la verifica di legittimità va effettuata secondo il principio del tempus regit actum.
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Lo sapete già, ma ripassiamo. Che differenza c’è tra ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria/risanamento conservativo?
Ci aiuta Palazzo Spada, che per essere sicuri ricorda che “integrano gli estremi della ristrutturazione edilizia gli accorpamenti e i frazionamenti delle unità immobiliari e gli interventi che alterino l’originaria consistenza fisica dell’immobile con l’inserimento di nuovi impianti e la modifica di distribuzione di volumi (esattamente come avvenuto nel caso de quo)” mentre “la manutenzione straordinaria e il risanamento conservativo presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie”.
Le opere elencate sopra a titolo esemplificativo, comportano modifiche strutturali che impediscono di farle rientrare nella tipologia della manutenzione straordinaria e con la concessione in variante è stato autorizzato un intervento “nuovo” e diverso, non consentito dalla normativa urbanistica vigente.
In soldoni, bisogna sempre fare riferimento alla disciplina vigente al momento del rilascio del titolo edilizio: se il titolo edilizio è stato rilasciato dopo l’entrata in vigore dello Sblocca Italia, allora si seguono i dettami di quella Legge. Altrimenti, no.