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Eccesso di zelo del Tribunale di sorveglianza o incompetenza dei magistrati ?. Quando si revoca il 41 bis a uno dei mandanti della strage di Capaci.

Creato il 19 giugno 2012 da Nottecriminale9 @NotteCriminale


Eccesso di zelo del Tribunale di sorveglianza o incompetenza dei magistrati ?. Quando si revoca il 41 bis a uno dei mandanti della strage di Capaci.

Il tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato il carcere duro al boss Antonino Troia, capomafia di Capaci, condannato con sentenza definitiva all'ergastolo per la strage in cui furono assassinati il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. 
 Sarebbe ''privo di adeguata motivazione'' il provvedimento di proroga del 41 bis al capomafia. Lo sostengono i giudici del tribunale di sorveglianza di Roma che hanno revocato la misura che imponeva il carcere duro al boss. Secondo il collegio il provvedimento di proroga si limita ad affermare genericamente che Troia ha una posizione di vertice in Cosa nostra e si allegano tre decreti di sequestro a carico di una serie di esponenti mafiosi di diverse 'famiglie'.
''Quanto al profilo criminale - scrivono i giudici - Troia e' stato giudizialmente riconosciuto capo della famiglia mafiosa di Capaci e in quanto tale responsabile della strage del 23 maggio 1992 e della commissione di altri quattro omicidi consumati a Capaci nel 1991. E' quindi delineato un ruolo sicuramente di rilievo accertato sino al 1992''. 
 ''La perdurante operativita' della famiglia mafiosa (altro requisito a cui la legge subordina la proroga del 41 bis n.d.r.) - proseguono - non risulta invece comprovata. Nessuna delle vicende riportate nel decreto ministeriale appare riconducibile alla famiglia di Capaci e ancor meno alla persona di Troia. E non emerge alcun indizio di attuale sussistenza dell'interesse dell'organizzazione mafiosa a intessere indebiti collegamenti con Troia''.
Insomma i giudici bacchettano la superficialita' della motivazione posta alla base del 41 bis e aggiungono: ''nel corso degli ultimi 19 anni non e' mai emerso alcun elemento, giudiziario e non, che possa dirsi sintomatico di perdurante esercizio o riconoscimento del ruolo di vertice di Troia''.
 Per il tribunale, insomma, l'unico elemento di valutazione utile del provvedimento e' la posizione di spicco del detenuto nel clan fino al 1992. ''Se e' vero - concludono - che il decorso del tempo non puo' da solo costituire elemento decisivo di valutazione, e' altrettanto illegittimo fondare il giudizio richiesto dall'art.41 bis esclusivamente sul ruolo esercitato 20 anni fa da persona che oggi, settantenne e malata, e sottoposta da 19 anni a rigorosissimo ed afflittivo regime penitenziario non ha piu' avuto relazione diretta o indiretta con un'organizzazione che, pur nell'ambito di Cosa nostra, non e' noto sei sia localmente attiva e, soprattutto, in qualsiasi modo ancora legata a interessi legati a Troia''.



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