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EDILIZIA ; Interventi di ristrutturazione edilizia senza limiti di sagoma con il “decreto del fare”.

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

La modifica apportata dal decreto del “fare” al TU dell’Edilizia DPR n. 380/2001), segnatamente all’art. 3, comma 1 lettera d consistente nella soppressione, all’ultimo periodo, delle parole: «e sagoma», consente ora che le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione non dovranno più rispettare il vincolo della sagoma, ma solo quello della volumetria.
Il cambio di sagoma, quindi, non sarà più considerato un intervento pesante e per la sua realizzazione sarà sufficiente la Scia invece che il permesso di costruire.
Prima di presentare la Scia o la comunicazione di inizio lavori, l’interessato potrà richiedere allo Sportello unico per l’edilizia (cd. SUE) di acquisire gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio.
Restano esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia che fermo che riguardino gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali). In tal caso gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
D.L. n. 69/2013 - Art. 30 (Semplificazioni in materia edilizia)
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola “antisismica” sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.»

D.lgs. n. 380/2001 - art. 3, comma 1 lettera d) nel testo successivo alle modifiche apportate dal decreto legge n. 69/2013:
«interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria [e sagoma] di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.»


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