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Edilizia popolare: la perdita del diritto all’assegnazione dell’immobile si estende anche ai figli

Da Butred77

Il TAR Roma, con sentenza nr. 36525 dello scorso 14 dicembre 2010, ha affermato che, l’assegnatario di immobili di residenza popolare, perde il diritto a tale assegnazione se, risulta essere proprietario di altri immobili di valore superiore rispetto a quanto stabilito dalla normativa e che, tale divieto si estende anche ai figli.

Il caso ha riguardato una cittadina romana assegnataria appunto di una casa popolare la quale, ricorreva al TAR per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 340 dell’8 luglio 2010,con cui il Comune di Roma ha disposto la decadenza della ricorrente dall’alloggio ATER.

La ricorrente, rivendicava d’aver presentato nel 2007 un’istanza all’ATER,  intesa ad ottenere il subentro del figlio nell’assegnazione dell’alloggio senza, però, che detto ente abbia mai fornito alcuna risposta. Pertanto, l’impugnazione del provvedimento di decadenza si basa sulla formazione del silenzio – assenso in ordine al subentro del figlio nel rapporto relativo all’alloggio in questione.

Secondo la Corte, il ricorso è da respingere se è accertato che la Signora in questione, aveva la titolarità  della proprietà di due immobili in Cerveteri per un reddito complessivo ben  superiore al massimo previsto per ottenere l’assegnazione d’un alloggio popolare.

Proprio per questo motivo, “è giustificato il silenzio del Comune di Roma e, la  cessazione del requisito per l’assegnazione di una casa popolare esclude che il ricorrente possa contestare ulteriori vicende inerenti allo stesso alloggio.

E’ manifestamente infondata la censura attorea sulla  formazione del c.d. silenzio-assenso ex art. 20 della l. 241/1990 sull’istanza di  subentro, giacché, a parte la natura concessoria e non autorizzativa della  funzione relativa all’assegnazione degli alloggi popolari e, quindi, l’inapplicabilità in  sé dell’istituto invocato, l’insussistenza del predetto requisito in capo alla ricorrente  fin da tempo anteriore alla data dell’istanza  de qua esclude che ella fosse a quel  momento assegnataria pleno jure e, dunque, legittimata a chiedere tal subentro”.

fonte: www.guidaladiritto.ilsole24ore.com


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