Editori (a pagamento) e diritto d’autore

Creato il 21 marzo 2013 da Ciessedizioni

Diventa elemento essenziale del contratto di edizione la circostanza che la riproduzione e la diffusione dell'opera avvengano per conto e a spese dell'editore. In mancanza di tale condizione, l’editore si pone in violazione rispetto ai dettami imposti dalla legge sul diritto d’autore...

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È necessario sottolineare che il contratto di edizione, nella sua tipicità, si caratterizza in particolare per il tipo di prestazione che ne costituisce l’oggetto. Tale negozio riveste quindi i caratteri consueti che contraddistinguono i contratti c.d. a prestazione corrispettiva o sinallagmatici – dove la causa genetica della convenzione si traduce nello scambio di un bene per una somma di denaro – salvo il fatto che nell’ipotesi in questione il bene dedotto in una delle prestazioni convenute non è materialmente tangibile, sostanziandosi in un’opera dell’ingegno.

Risulta singolare il percorso interpretativo, utilizzato dalla giurisprudenza, che partendo dall’assunto che il contratto di edizione è solo quello in cui la riproduzione grafica dell’opera avviene su carta o su materiale analogo, conclude per un’esclusione dall’applicazione della normativa negoziale nelle diverse ipotesi di riproduzione da eseguirsi con altre modalità. Quali l’eBook, per esempio, quando sentenze di vari Tribunali d’Italia non considerano il libro digitale quale “opera d’ingegno intellettuale”, bensì come prodotto commercialmente rilevante. Non a caso a tale “prodotto” non si applica il regime Iva agevolato, come per l’edizione cartacea, ma la fiscalità generale quale “bene al consumo” pari al generico 21%. Per gli eBook, preme precisare, non sussiste l’obbligo al deposito legale e la registrazione del titolo, fatto salvo l’assegnazione del solo codice ISBN.

Ciò detto, i soggetti che assumono posizione centrale, in tale fattispecie negoziale, sono l’autore dell’opera oggetto della “prestazione” e l’editore che realizza il suo interesse a trarre profitto dal lavoro creativo mediante l’assunzione, completamente a sue spese, degli oneri di riproduzione e di pubblicazione dell’opera, ovviamente oltre all’onere fondamentale relativo al compenso prestato all’autore della creazione.

Diventa elemento essenziale del contratto di edizione la circostanza che la riproduzione e la diffusione dell’opera avvengano per conto e a spese dell’editore. In mancanza di tale condizione, l’editore si pone in violazione rispetto ai dettami imposti dalla legge sul diritto d’autore e il contratto di edizione potrebbe essere annullato poiché privo di valore giuridico. Si pensi all’esempio di un contratto con il quale l’autore di un’opera letteraria, addossandosi ogni spesa necessaria alla pubblicazione e stampa, anche fosse parzialmente, affidi incarico a uno stampatore di stampare, pubblicare e vendere l’opera. È la stessa cosa che succede nel caso di editoria a pagamento, dove l’autore o paga una somma generica ovvero, come capita in molti casi conosciuti, s’impegna all’acquisto contrattuale di un tot numero di copie. Furbescamente l’editore a pagamento non fa sottoscrivere l’impegno dell’autore all’interno dello stesso contratto di edizione, bensì in un documento a latere.

Differentemente andrà valutato il volontario acquisto di copie, da parte dell’autore, dopo che il libro è stato pubblicato, dato che le stesse sono ritenute indispensabili per la promozione o altre iniziative autonome dell’autore. A questo punto, per smascherare l’editore “furbo”, basterebbe verificare se il pagamento dell’autore sia per richiedere copie di un libro già pubblicato, oppure se è un onere propedeutico (e obbligatorio) alla pubblicazione dell’opera.

È di tutta evidenza che, nel caso di pubblicazione a pagamento, tale tipologia si versi nella disciplina del contratto di appalto e non in quella del contratto di edizione, con la conseguenza giuridica che i diritti di autore sull’opera non si trasferiscono allo “stampatore” (come si può chiamare altrimenti un editore a pagamento?), ma rimangono di spettanza dell’autore (Pretura Verona 14 marzo 1985), che potrà liberamente usufruirne come meglio crede.

Si consiglia la lettura attenta della particolare e articolata disciplina del contratto di edizione che trova esaustiva regolamentazione negli artt. 118 e seguenti della LDA.


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