La Costituzione italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, stabilisce che il Presidente della Repubblica Italiana è il capo dello Stato italiano e rappresenta l’unità nazionale. Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da rappresentanti delle regioni, e dura in carica per sette anni. Può essere eletto Presidente qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che goda dei diritti civili e politici.
Ai sensi dell’articolo 83 della Costituzione, il Presidente della Repubblica è eletto dai ” grandi elettori” ossia dai membri del Parlamento: Senato della Repubblica e Camera dei Deputati in seduta comune. All’elezione partecipano anche tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto, ma i quorum richiesti sono di volta in volta diversi: è necessaria la maggioranza di due terzi (671 voti) dei componenti dell’assemblea nei primi tre scrutini. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (504 voti) .
La sede per la votazione è quella della Camera dei deputati. Il Presidente entra in carica dopo aver prestato giuramento al Parlamento al quale si rivolge tramite un messaggio presidenziale.
Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è riconosciuta al presidente della Repubblica la non-responsabilità per qualsiasi atto compiuto nell’esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni si configurano nel caso che abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l’alto tradimento (cioè l’intesa con Stati esteri) o l’attentato alla Costituzione (cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell’ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione).