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Energia: come difendersi dai comportamenti scorretti delle compagnie?

Creato il 13 aprile 2012 da Mutuonews

bolletta elettricitàOrientarsi nel mondo delle bollette energetiche è tutt’altro che semplice per un consumatore “tipo”: le fatture spesso sembrano scritte in arabo e le compagnie fornitrici di energia elettrica e gas, di solito, non rendono la vita semplice ai propri clienti. Ci sono però alcune semplici mosse che è bene conoscere per non essere alla mercé della compagnia energetica e tenere sotto controllo i propri consumi. Vediamole.

1) In primo luogo bisogna sempre verificare che i consumi fatturati in bolletta corrispondano a quelli reali. Per fare ciò, per chi ha un contatore tradizionale, può essere utile abituarsi all’autolettura del contatore. Chi ha un contratto a condizioni regolate (in regime di maggior tutela) e un contatore tradizionale (non elettronico) può effettuare l’autolettura e comunicarla al venditore attraverso gli strumenti messi a disposizione (numero verde telefonico, e-mail, sito web, ecc.). L’autolettura vale ai fini della fatturazione, a meno che il dato comunicato dall’utente sia molto diverso dalla media dei suoi consumi: in tal caso il venditore comunicherà che l’autolettura non sarà considerata valida. Per chi ha un contatore elettronico, l’autolettura non è necessaria, in quanto i dati di consumo vengono inviati direttamente al fornitore in tempo reale. Per chi ha un contratto sul libero mercato, la possibilità di autolettura dovrebbe essere indicata nelle condizioni contrattuali.

2) Se un cliente ritiene che la somma richiesta in bolletta per la sua fornitura di luce e gas non corrisponda ai consumi effettivi, può inviare al venditore una comunicazione scritta nella quale presenta le proprie contestazioni in merito (richiesta scritta di rettifica di fatturazione). Il venditore dovrà inviare al cliente una risposta motivata (entro 40 giorni solari) che riporti l’esito degli accertamenti effettuati (il cosiddetto “obbligo di risposta motivata”). In caso di errore, il venditore dovrà provvedere alla rettifica di fatturazione ed accreditare al cliente la somma precedentemente addebitata.

4) Se il consumatore si trova a essere titolare di un contratto che non ha richiesto, oppure cambia idea subito dopo aver sottoscritto una nuova offerta, può esercitare il diritto di ripensamento, valido solo se il contratto è stato stipulato fuori dai locali del venditore (telefono, internet, porta a porta). Questo significa che è possibile recedere dal contratto, senza penalità e senza obbligo di motivazione, inviando una comunicazione scritta al fornitore di energia elettrica entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale. Per chi ha sottoscritto il contratto negli uffici del venditore non è previsto il diritto di ripensamento.

5) Per essere sempre informati sulle migliori tariffe energetiche sul mercato e ottenere consigli utili al risparmio energetico è possibile consultare il servizio di confronto energia di SuperMoney, che permette di valutare le offerte di luce e gas dei principali operatori sul mercato, come Enel Energia, Eni, Edison e molti altri.

 


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