Ad evidenziare che su cento auto in questione verificate, su ben dieci è risultata l'apposizione della sanzione accessoria è Giovanni componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti".
Come è noto, infatti, il fermo amministrativo (atto definito dall' articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973) è una sanzione accessoria prevista dal codice della strada (articoli 213, 214 Nuovo Codice della strada) per determinate violazioni in aggiunta alla pena pecuniaria, e che ha effetti sullo status giuridico del bene che risulta non più autorizzato alla circolazione.
Si pensi, ma non tutti lo sanno e continuano a circolare spensierati, che nel caso in cui si venisse fermati a condurre un veicolo che soggiace al suddetto gravame s'incorrerebbe in una ammenda fino a 2.628,15 euro e alla confisca immediata del mezzo.
Inoltre, il DPR 602 del 1973 ha consentito ai concessionari dell'esazione per lo Stato e le pubbliche amministrazioni l'introduzione dello stesso quale forma di riscossione coattiva, qualora non fosse possibile il pignoramento da parte dell'ente creditore. Successivamente con l'articolo 3 della legge n.248 del dicembre 2005 è stato reso l'atto preliminare per l'espropriazione forzata da parte del concessionario della riscossione dei tributi, le cosiddette ganasce fiscali. Il provvedimento è stato reso esecutivo dalla legge finanziaria per il 2006.
In virtù della citata normativa, Equitalia, il "famigerato" concessionario della riscossione che opera per conto dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps, dell'Inail, della Camera di commercio, e fino a gennaio anche per i comuni, ecc., ha la facoltà in caso di mancato pagamento delle cartelle esattoriali, entro 60 giorni dalla notifica, di inviare successivamente un preavviso di 20 giorni al contribuente moroso, con il quale lo si avverte che in caso di mancato pagamento l'autovettura (o qualsiasi altro bene registrato) indicata nel provvedimento di fermo non potrà più circolare, pena sanzioni e mancata validità dell'assicurazione RCA.
Lecce, 31 marzo 2012
Giovanni D'AGATA
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