La nullità dell’ordinanza di vendita o di assegnazione nel processo esecutivo, sia nell’ipotesi di vizi che direttamente concernono tali provvedimenti, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ad essi ed obbligatoriamente prodromici, ha affetto anche nei confronti dell’acquirente o dell’assegnatario.
Cassazione Civile, Sez. III, 20 Aprile 2012, n. 6280
Teramo, 08 Maggio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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