Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi. Beni impignorabili o relativamente pignorabili :stipendi, salari e assegni

Da Rebecca63

In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004 ed 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell’art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall’art. 545 c.p.c..

Cassazione Civile, Sez. III, 18 Gennaio 2012, n. 685

Teramo, 01 Febbraio 2012 Avv. Annamaria Tanzi

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