Nello specifico si tratta della deroga prevista dalla lettera e) dell’art. 1, comma 194, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, quella cioè che concerne i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, perfezionino un diritto a pensione, mediante il versamento di contributi volontari (sempre che il conseguimento di tali requisiti previgenti permetta la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015).
Ebbene i suddetti contributi volontari possono riguardare periodi precedenti la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione, anche in deroga al limite dei sei mesi precedenti, posto nella disciplina generale in materia .
La novella prevista nel ddl con una interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – specifica che la deroga suddetta alla disciplina generale sui contributi volontari può concernere solo i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (in godimento alla data del 4 dicembre 2011) – periodo che, com’è noto, è coperto da contribuzione figurativa.
Qualora siano decorsi, per i soggetti in esame, già autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 1° gennaio 2014, i termini per il pagamento, essi sono riaperti, a domanda – sempre con riferimento ai versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.
Fonte: pensionioggi