Per affermarsi la proporzionalità tra condotta e sanzione espulsiva occorre provare che il lavoratore sia consapevole che nell’ambito del rapporto di lavoro quel certo comportamento è da considerare vietato. Senza tale prova, e senza un’espressa previsione del divieto nel contratto collettivo, il licenziamento è illegittimo (confermata, nella specie, la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato al dipendente di un’azienda telefonica ch aveva attivato tariffe promozionali a parenti ed amici).
Cassazione Civile, Sez. VI, 29 Dicembre 2011, n. 29628
Teramo, 08 Febbraio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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