Estinzione e risoluzione del rapporto di lavoro: licenziamento per giustificato motivo

Da Rebecca63

Qualora il giustificato motivo oggettivo di licenziamento sia da ricondurre alla generica esigenza, derivante da ragioni strettamente legate all’attività produttiva dell’azienda, di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro, non potendo far riferimento né al criterio della posizione lavorativa da sopprimere (in quanto non più necessaria) né a quello dell’impossibilità di “ripescaggio” (data l’equivalenza di tutte le posizioni lavorative), è comunque tenuto ad attenersi (nell’individuazione dei soggetti da licenziare) ai principi di correttezza e buona fede, di cui agli art. 1175 e 1375 c.c.

 Cassazione civile, Sez. Lavoro, 28.03.2011 n. 7046

Teramo, 02 Aprile 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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