Qualora il giustificato motivo oggettivo di licenziamento sia da ricondurre alla generica esigenza, derivante da ragioni strettamente legate all’attività produttiva dell’azienda, di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro, non potendo far riferimento né al criterio della posizione lavorativa da sopprimere (in quanto non più necessaria) né a quello dell’impossibilità di “ripescaggio” (data l’equivalenza di tutte le posizioni lavorative), è comunque tenuto ad attenersi (nell’individuazione dei soggetti da licenziare) ai principi di correttezza e buona fede, di cui agli art. 1175 e 1375 c.c.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, 28.03.2011 n. 7046
Teramo, 02 Aprile 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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