Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno

Creato il 19 gennaio 2011 da Zero39

Segnalazione e Nota dell’Avv.  Annamaria Tanzi, Coordinatrice della Macrosezione Lavoro

Il lavoratore licenziato senza l’osservanza dell’onere della forma scritta non fruisce della tutela dell’art. 18 l. n. 300/70, ma può far valere la nullità del licenziamento, che non interrompe la continuità del rapporto di lavoro. La mancata esecuzione della prestazione lavorativa, imputabile al datore di lavoro, genera il diritto al risarcimento del danno, normalmente pari alle retribuzioni perse.

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 03 Gennaio 2011, n. 77

RIPRODUZIONE RISERVATA


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :