”…Con riferimento alle categorie lavorative dei tersicorei e ballerini, la norma che definisce l’età pensionabile dei medesimi è l’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 182/1997, così come riformulato dall’art. 3, comma 7 del D.L. n. 64/2010 (conv. da L. n. 100/2010). Tale norma individua un’età pensionabile di 45 anni per uomini e donne, con la possibilità di opzione per il proseguimento dell’attività di servizio fino al “limite massimo” di 47 anni per le donne e di 52 anni per gli uomini. Questa disciplina, in virtù della sua specialità, non può ritenersi compatibile con la norma generale sopra ricordata, di cui all’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006, che riconosce il diritto alle lavoratrici di proseguire il rapporto di lavoro fino all’età pensionabile prevista per gli uomini.
Infatti, la disciplina speciale relativa ai ballerini e tersicorei precisa letteralmente che il limite di età – differenziato per gli uomini e per le donne – per cui è possibile l’esercizio dell’opzione, è un “limite massimo”: evidentemente il Legislatore ha ritenuto opportuna una differenziazione dell’età pensionabile massima in relazione al sesso del lavoratore, in virtù delle particolari caratteristiche dell’attività medesima. Vi è da aggiungere inoltre, che tale norma così come riformulata, da considerarsi incompatibile con la prima, è anche successiva alla norma generale sopra ricordata.
Per inciso non può altresì non ricordarsi che la norma speciale di cui al D.Lgs. n. 182/1997, come novellato dall’art. 3, comma 7, del D.L. n. 64/2010, è prevista solamente per i due anni successivi all’entrata in vigore del provvedimento normativo di modifica ed unicamente per il personale assunto a tempo indeterminato. Ne consegue pertanto che, a regime, il limite massimo dietà pensionabile per le categorie de quibus è fissato, per uomini e donne, a 45 anni. Si conclude pertanto, che l’età pensionabile prevista per i tersicorei e ballerini, con la relativa opzione, è solo quella attualmente disciplinata dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 182/1997.”
Teramo, 20 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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