Il TAR della Regione Lombardia ha deliberato che è illegittimo attribuire alle coppie che desiderano avere un bambino tutto il costo dei trattamenti medici relativi alla fecondazione eterologa.
L’Associazione “SOS Infertilità”, che si occupa di sostenere le coppie sterili che decidono di sottoporsi a trattamenti di procreazione assistita, ha impugnato due delibere della Regione Lombardia. La prima era relativa all’applicazione delle tecniche di fecondazione assistita; la seconda individuava le tariffe transitorie di riferimento per le prestazioni relative all’ eterologa. In particolare, l’associazione denunciava come illegittimo il tariffario minimo e massimo per le prestazioni mediche, a carico unicamente dei pazienti, sottolineando come nel caso della procreazione medicalmente assistita omologa le coppie potessero solo pagare il ticket.
Il TAR ha accolto le richieste dell’associazione, in particolare quelle che facevano riferimento alla presunta violazione di diritti costituzionali. Secondo giudici, non rileva il mancato inserimento dei trattamenti di fecondazione assistita (eterologa o omologa) nel D.P.C.M. che identifica i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria da assicurare in tutto il Paese. Occorre, invece, valutare “l’appartenenza di una determinata prestazione al novero dei diritti fondamentali e, in caso affermativo, va certamente garantita nel suo nucleo essenziale a tutti i soggetti e su tutto il territorio nazionale”.
Accogliendo questa istanza il Tribunale ha sottolineato ancora una volta il diritto di ciascuna coppia di avere figli come espressione della propria libertà di autodeterminazione, e il diritto alla salute, di cui all’art. 32 della Costituzione, che deve essere inteso “nel significato comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica”. La salute di una coppia potrebbe essere compromessa infatti dalla mancata possibilità di ricorrere a un trattamento che potrebbe consentire di avere figli.
Con tali argomentazioni, il TAR della Lombardia ha deciso che “trattandosi quindi di prestazione riconducibile a una pluralità di beni costituzionali – libertà di autodeterminazione e diritto alla salute – né il legislatore né, a maggior ragione, l’autorità amministrativa possono ostacolarne l’esercizio o condizionarne in via assoluta, la realizzazione, ponendo a carico degli interessati l’intero costo della stessa, al di fuori di ogni valutazione e senza alcun contemperamento con l’eventuale limitatezza delle risorse finanziarie”.
Fonte: “FiloDiritto”