Etichette Alimentari Piu’ Trasparenti: Come Leggere Le Informazioni

Da Nikirocco

Le etichette alimentari, ovvero quella parte della confezione che riporta tutte le informazioni non solo nutrizionali ma anche legate alla provenienza e alla filiera produttiva, sono di fondamentale importanza per fare scelte sane e consapevoli durante la spesa al supermercato. Dal 13 dicembre 2014 le etichette dei prodotti alimentari sono diventate ancora più chiare e trasparenti: questo in seguito all’entrata in vigore, in Italia e negli altri paesi d’Europa, della direttiva europea che obbliga produttori e distributori alimentari a riportare sulle etichette un numero di informazioni maggiore e sempre più completo. Una importante innovazione dunque quella del Regolamento Europeo, che consente di tutelare ancor meglio la salute dei consumatori assicurando nel contempo un’informazione chiara e trasparente.

Cos’è l’etichetta alimentare? L’etichetta riporta una serie di informazioni riguardanti il contenuto nutrizionale del prodotto alimentare, fornendo inoltre alcune indicazioni che permettano di comprendere come tale alimento concorra ad una dieta corretta ed equilibrata. Riportiamo la definizione di etichetta alimentare, così come descritta dalla legge Art. I Reg. 1169/2011: “è qualunque marchio commerciale, o di fabrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento che accompagna tale imballaggio o contenitore”.

Tutte le novità dell’etichetta alimentare 2016

  • Tipologia di alimento: lo stato fisico del prodotto o lo specifico trattamento di lavorazione al quale è stato sottoposto devono essere indicati accanto alla denominazione dell’alimento. Con ‘stato fisico o tipologia’ si intende in polvere, congelato, surgelato, liofilizzato, concentrato o affumicato.
  • Etichetta più grande, per migliorare la leggibilità: le indicazioni relative al prodotto vanno stampate in maniera leggibile e chiara, con un carattere di dimensioni uguali o superiori a 1,2 mm. Nel caos delle confezioni piccole invece il carattere deve essere pari o superiore a 0.9 mm. Inoltre l’etichetta deve essere ben visibile, dunque non posizionata in parti marginali della confezione
  • Elenco degli ingredienti: era già presente, con l’obbligo di riportare le sostanze utilizzate in ordine decrescente di peso. Con la nuova legge è obbligatorio indicare anche gli allergeni, evidenziandoli con carattere diverso rispetto a quello degli altri ingredienti e riportandoli anche sui prodotti venduti sfusi e su quelli somministrati in mense, bar, ristoranti.
  • Responsabilità delle informazioni riportate: l’operatore che commercializza il prodotto o, se non stabilito in Ue, l’importatore è il responsabile delle informazioni riportate e devono essere indicate la sua Ragione Sociale o il nome
  • Obbligo di indicare oli e grassi vegetali: la normativa Europea impone l’indicazione della loro esatta origine al posto della precedente indicazione generica come ‘grassi idrogenati’, ‘olio di palma’ o ‘olio di cocco’.
  • Durata del prodotto: è ovviamente necessario riportare la data di scadenza preceduta dalla dicitura ‘da consumarsi entro il’, che indica il limite che garantisce una buona qualità del prodotto. Su altri prodotti deve essere indicato il termine minimo di conservazione, ovvero la data deve essere preceduta dalla dicitura ‘da consumarsi preferibilmente entro il’, limite oltre il quale il prodotto potrebbe variare odore o sapore rimanendo però non dannoso per la salute del consumatore. La differenza tra le due diciture è che la prima viene usata per alimenti a rapida deperibilità mentre la seconda per prodotti a lunga deperibilità. La nuova legge impone che le date di scadenza vadano indicate anche sugli incarti interni nel caso in cui i cibi siano confezionati singolarmente, oltre ovviamente alla confezione esterna. E’ importante conoscere la differenza tra le due diciture: permette infatti di evitare di buttare e sprecare molti prodotti ancora buoni.
  • Etichetta nutrizionale: fino al 13 dicembre 2016 è facoltativo indicare informazioni sul contenuto energetico e relative alle percentuali di grassi acidi, carboidrati, grassi saturi, zuccheri, proteine e sale nella forma ‘per 100 g o per 100 ml’ di prodotto. Dal 14 dicembre 2016 in poi diventerà obbligatorio.
  • Provenienza: si tratta di un’indicazione che risultava già obbligatoria per una serie di prodotti come frutta, verdura, carne bovina, pesce, miele e olio extravergine di oliva. La direttiva ha esteso tale indicazione anche a carne suina, ovina, avicola e caprina fresca e congelata.