ROMA – In caso di divorzio, se la ex moglie ha una relazione con un altro uomo l’ex marito deve continuare a pagarle l’assegno di mantenimento, se la storia non è “stabile, continua e regolare”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, rigettando un ricorso relativo a una casa di separazione in cui il marito chiedeva la rideterminazione dell’assegno.
La Cassazione ha stabilito che sull’obbligo del marito separato di provvedere al mantenimento dell’ex moglie non incide né la breve durata del matrimonio né l’avvio, per la moglie, di una nuova relazione non ancora caratterizzata “da stabilità, continuità e regolarità” tali da far ritenere che si sia costituita una famiglia di fatto.
La Suprema Corte ha accolto l’impostazione dei giudici di merito, secondo i quali il diritto a ricevere l’assegno “non poteva ritenersi venuto meno a seguito di benefici economici correlati alla sua nuova relazione sentimentale, dal momento che era rimasto indimostrato che il compagno provvedesse per intero o in parte al suo mantenimento”.
Rigettando tutti i motivi di ricorso, i giudici della Suprema Corte hanno anche stabilito che il padre ex marito debba collaborare al mantenimento della figlia, a partire dalle spese mediche e scolastiche e comunque connesse con l’attività culturale, come corsi di studio in Italia o all’estero, o attività sportive.