F24 online: è obbligo…ma non per tutti

Da Pukos
Da oggi è obbligatorio per tutte le persone non titolari di partita IVA l’utilizzo del modello F24 telematico per i versamenti superiori a 1.000 euro e per quelli a saldo zero o con crediti in compensazione aventi saldo finale maggiore di zero. Questa nuova modalità, stabilita dall’art. 11, comma 2 del DL n. 66/2014 (conv. L. n. 89/2014), scatta anche per gli eredi di titolari di partita IVA, per i produttori agricoli esonerati dagli obblighi IVA e per l’affitto di azienda da parte dell’imprenditore individuale, cioè per quei soggetti esclusi dal precedente obbligo del versamento telematico previsto invece per i titolari di partita IVA.

Come si ricorderà, infatti, i titolari di partita IVA, per espressa disposizione dell’art. 37, comma 49 del DL n. 223/2006 (conv. L. n. 248/2006), eseguono già a partire dal 1° ottobre 2006 e dal 1° gennaio 2007 (art. 1 del DPCM 4 ottobre 2006), i pagamenti mediante utilizzo del modello F24 telematico, salvo alcune eccezioni indicate dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 30/2006.
Tra i soggetti esclusi dal versamento con modalità telematiche il documento di prassi aveva indicato anche:
- gli eredi di titolari di partita IVA, per i soli adempimenti concernenti la liquidazione dell’attività del defunto;
- i produttori agricoli esonerati dagli obblighi IVA, vale a dire i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un determinato volume d’affari (attualmente non superiore a 7.000 euro, secondo l’art. 34, comma 6 del vigente DPR n. 633/1972);
- l’affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale, essendo sospesa la partita IVA.

Dal 1° ottobre 2014, invece, anche queste categorie di soggetti devono effettuare in via telematica il pagamento di tributi, contributi e premi mediante utilizzo del modello F24, se l’importo finale è superiore a 1.000 euro o in caso di una qualsiasi compensazione.
Più precisamente il citato art. 11, comma 2 del DL n. 66/2014, concepito con la finalità di ridurre i costi di riscossione fiscale, ha stabilito che i versamenti previsti dall’art. 17 del DLgs. n. 241/1997 (ad esempio l’IRPEF) devono essere eseguiti esclusivamente:
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (modelli “F24web” ed “F24online” o tramite un intermediario abilitato), qualora, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (ad esempio home banking), qualora siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo, cioè a debito;
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, qualora il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro.

In prossimità dell’applicazione della nuova modalità di pagamento, l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti con circ. n. 27/2014. In estrema sintesi, i tecnici del Fisco hanno precisato come deve essere presentata on line la delega di pagamento evidenziando i casi in cui è ancora possibile utilizzare il modello F24 nella forma cartacea.

In particolare, i soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare il modello F24 cartaceo per i versamenti di somme pari o inferiori a 1.000 euro, a condizione che non ci siano crediti in compensazione. Inoltre, la presentazione del modello F24 cartaceo è ammessa anche per i pagamenti tramite modelli precompilati dell’ente impositore (ad esempio i Comuni per la riscossione dell’IMU), con saldo finale superiore a 1.000 euro, purché non vengano indicati crediti in compensazione.

Il nuovo documento di prassi si è soffermato altresì sui pagamenti rateali in corso (al 1° ottobre 2014), da parte di soggetti non titolari di partita IVA, precisando che è possibile continuare a utilizzare, fino al 31 dicembre 2014, il modello F24 cartaceo anche per importi superiori a 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure qualora il saldo finale sia pari a zero.
Il modello F24 cartaceo può essere presentato anche da chi ha diritto alle agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione (Equitalia) e dai contribuenti oggettivamente impossibilitati ad avere un conto corrente.

L’attuale normativa non sembra prevedere sanzioni

Rimane il dubbio, che andrebbe chiarito al più presto, se i produttori agricoli esonerati dagli obblighi IVA possano o no utilizzare l’F24 in forma cartacea, dato che la normativa precedente li aveva esclusi dall’obbligo di versamento telematico, pur essendo titolari di partita IVA.
In ogni caso sarebbe bene che i soggetti che non hanno intenzione di rivolgersi agli intermediari (Caf, professionisti) si affrettino ad andare in banca o in posta per accendere un conto corrente con possibilità di usufruire del servizio home banking, avendo però a propria disposizione un computer e l’accesso a internet. In questo modo la loro vita burocratica sarà più semplice, potendo effettuare i versamenti con un “click”, dopo avere compilato in via telematica l’apposito modello F24 (ordinario o semplificato).

Tuttavia, nell’attesa di una pronuncia ufficiale, non sembra che l’attuale normativa preveda l’irrogazione di una sanzione per chi effettua un versamento con modalità diversa da quella cui sia obbligato.

Fonte: EcNews