F24: tutto nuovo dal primo ottobre

Da Pukos

Dall’1.10.2014, grazie alle modifiche apportate dall’art. 11 del D.L. 66/2014, il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo dai soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.

In tutti gli altri casi sarà necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o dalle banche/Poste (Home banking o circuito Cbi).
L’uso dei servizi telematici di banche o poste è addirittura inibito nel caso della “delega a zero”, cioè qualora il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni; in tal caso si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline.

Nuovi limiti oltre a quelli per le compensazioni IVA -
I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti in materia di IVA: come l’obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo e non pagati.
Dunque, i titolari di partita Iva non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo e se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/Poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00.

“F24 A ZERO” per effetto delle compensazioni - Dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline.
Diventa obbligatorio l’utilizzo dei seguenti servizi telematici:
• “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;
• “F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare, sul proprio computer, alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate;
• “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es.: dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.
Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in formato cartaceo o in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI del sistema bancario o di altri sistemi di home banking, offerti dagli istituti di credito o dalle Poste.

F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni – Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:
• dall’Agenzia delle Entrate;
• oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

I modelli F24 in cui sono indicati importi a debito superiori agli importi a credito dovranno essere presentati esclusivamente mediante (forme alternative):
• i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;
• i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.

F24 con saldo finale di importo superiore a € 1.000 senza l’effettuazione di compensazioni - Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:
• dall’Agenzia delle Entrate;
• oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.
Il modello F24 che evidenzi un importo a debito superiore a € 1.000,00 oppure che comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a € 1.000,00 dovrà essere presentato esclusivamente mediante (forme alternative):
• i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;
• i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.

F24 cartaceo - Il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o un sportello di Equitalia se lo stesso comprende un saldo pari o inferiore a € 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione.
Solo dai soggetti non titolari di partita IVA.

F24 cumulativo - L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, Caf) può inviare la delega di versamento (mod. F24) anche di un soggetto terzo (cliente), mediante addebito su propri strumenti di pagamento (proprio conto corrente), previo rilascio all’intermediario (banca) di apposita autorizzazione, anche cumulativa, a operare in tal senso, da parte dell’intestatario effettivo della delega.
Il cliente, per consentire l’addebito del proprio modello F24 sul conto corrente del professionista, mediante i servizi di home banking e di remote banking delle banche/Poste, dovrà predisporre un’autorizzazione alla banca.
In caso di mancato pagamento del modello, rimane responsabile, a ogni effetto, l’intestatario della delega (il cliente), che potrà rivalersi sul professionista.

Fonte: FiscalFocus