di Antonio Conte - E tu cosa condividi? Una delle tendenze attuali è quella di avere almeno una bacheca personale, sulla quale l’utente può scrivere di tutto, spaziando su ogni tema, che sia grafica o fotografia oppure un link ad una impedibile risorsa esterna: video, pdf, ed ogni sorta di oggetto virtuale purché social.
Ogni bacheca, ciascuna bacheca è quindi ricca di immagini più o meno esotiche, dai contenuti più o meno condivisibili. Ormai passa di tutto e più che in TV.
Ma circa la pubblicazione di immagini e non solo, ci si può rendere conto, per la quantità di casi, di una questione importante circa l’uso e l’abuso di alcuni contenuti pubblicati, anche inviati in allegato all’email: immagini ed i testi correlati di tipo politico, di condanna di alcuni comportamenti dei politici, oppure di determinati stili di vita o di condanna di certi modi di fare o di dire di persone note o famose, ecc..
Proviamo a farci delle domande?
Nel rispetto delle leggi vigenti in Italia come bisogna comportarsi? Si condivide il link dell’immagine o la si copia e la si inserisce in blog o nel l’album dei social network agganciato alle bacheche? Forse la legge è insufficiente a legittimare le nuove pratiche digitali?
Ma, “Io non c’entro!” …
In particolare chi non ha mai ricevuto da diverse persone via email delle immagini, anche senza un commento personale? (ad esempio i tantra in ppt e pdf che costruiscono catene di email sostenute da maldicenze e fascinose minacce di rovina della felicità individuale).
L’assenza dei commenti è forse un tentativo di evitare implicazioni di tipo personale? L’atto di fede dell’inoltro è teso a non spezzare la catena? Il pregiudizio? Chissà? Ma, proprio tale privazione mette il mittente dell’email nella posizione di poter pensare qualsiasi cosa di fronte alle singole immagini proposte. Ci si chiede se ciò rappresenta una vera comunicazione o in alternativa di cosa si tratta.
Tra significato e senso
L’importanza di conoscere il significato che i mittenti attribuiscono all’immagine rimane fondamentale, in quanto su questo si fonda – o avrebbe dovuto fondarsi – una comunicazione concreta. I vari significati posizionati in ambito di una interazione simbolica dovrebbero essere in linea con il comportamento reale, si richiede infatti che l’agire discreto abbia anche un senso nella dimensione più ampia nell’affermazione dei valori sociali. Ma spesso la vita cybernetica è considerata, erroneamente da taluni, ‘a prescindere’ dalla realtà, cioè come parallela e distaccata.
Ma tornando al nostro discorso, la comunicazione ‘allegata’ e senza commento, lascia il mittente in una posizione al quanto libera, e non determina in lui alcuna azione concreta, almeno nell’immediato. In quanto non è suggerito di fatto un pensiero personale che attinga all’esperienza amicale e che leghi gli scriventi, ne un invito a rispondere nè una conferma nella disponibilità a raccogliere una riflessione di ritorno. La dinamica è più simile a quella tipica della pubblicità, che ad una comunicazione verà. Si vedano in proposito le teorie note come dell’”Ago ipodermico”, o “Bullet Theory”.
La cultura come riduzione di complessità
Nel tentativo di risolvere l’incertezza del messaggio in specie, occorre quindi ridurre la quantità dei significati possibili e cioè il livello di complessità della comunicazione proposta: ad esempio si può analizzare il solo contenuto proprio delle immagini. Si viene così, a far coincidere il significato dell’email complessivamente ricevuta con il solo messaggio proposto dalle stesse. Ipotizzando, in tal caso, che il pensiero del mittente, oggettivato dalla sua comunicazione, sia espresso dall’immagine stessa, ovvero che i due messaggi coincidano nel significato. Ci si chiede però che ruolo abbia il mittente: si auto elegge a solo un ripetitore di emozioni, alle quelli egli rimane del tutto trasparente? Se non lo avesse ricevuto egli stesso lo avrebbe prodotto ex novo, in determinazione di una necessità?
Il mittente sposa dunque, in pieno l’idea-significato presentata dall’immagine e ne diventava responsabile. Non avendo dichiarato un distacco di responsabilità dai significati del contenuto inviato o spiegato la sua posizione in merito alla sua relazione con le stesse, diviene responsabile di ulteriori conseguenze, sia dell’inoltro multiplo dello stesso, sia dall’uso improprio dell’immagine, e di favorire significati fuori dal loro contesto. E, a questo punto ci si chiede però qual è il contesto di fruizione delle immagini? Quello possibile definito da una serie di automi replicanti e ‘trasparenti’ che agiscono in rete? Si tratta quindi di una sorta di meccanismo che emula quello del virus informatico nella sua propagazione? (Vedi anche gli Hoax)
Altre implicazioni di ordine legale
Le implicazioni ulteriori sono rappresentate dalla violazione degli articoli della Legge Fondamentale e del Codice Penale circa l’Onore e la Reputazione o anche in taluni casi il Diritto all’Oblio (per esempio: la violazione dell’art. 21 e art. 33 della costituzione. Violazione del diritto d’autore, violazione del diritto patrimoniale allo sfruttamento economico dello stesso, violazione dell’art. 494 sull’ingiuria e art. 495 sulla Diffamazione).
Vediamo ora concretamente in quali rischi si incorre quando si inoltra incautamente un’immagine altrui che descrive in modo offensivo una persona.
Innanzitutto una precisazione
Una prima riflessione possibile verte sulla distinzione tra diritto alla libertà di pensiero, che rimane inviolabile, almeno fin quanto non espresso e reso pubblico. Infatti solo se reso pubblico produrrà i suoi effetti, tra cui gli eventuali addebiti di responsabilità. In sostanza ognuno può pensare quanto crede, almeno fin tanto che tale pensiero, pensato come vero ed oggettivato non produce effetti reali.
Una seconda riflessione è che l’affermazione e la difesa del diritto di manifestare il proprio pensiero a parole, per iscritto e con ogni mezzo di comunicazione è sancito con la stessa Costituzione e ancora prima, in ordine di importanza, non certo cronologico, con la dichiarazione dei Diritti dell’Uomo da parte della Comunità Europea, come si può vedere sono assolutamente in linea. E, si evince tra l’altro la modernità della nostra Legge Fondamentale.
Eventuali violazioni dell’art. 21 della Costituzione (Legge Fondamentale)
Sebbene l’art. 21 della costituzione Italiana che recita “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Tutti e con ogni mezzo di comunicazione, quindi anche con email e Social Network.
Ma, l’ultimo comma dell’art. 21 recita “Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.
E’ vero che i tempi moderni vedono una maggiore libertà di vedute e di poter esprimere il proprio pensiero in maniera molto più libera che nel passato, ma occorre sempre considerare i diritti della persona ritratta, specie se minore, anche si tratta di un personaggio pubblico o noto. Leggi per il rispetto della persona ed il buon costume, onore e reputazione valgono sempre che si sia politici o meno e se di questi si parla o meno. Occorre quindi evitare di infrangere la legge pubblicando immagini che violano l’integrità di ciascuna persona. Tuttavia non viene vietato di poter esprimere un dissenso nel rispetto della moralità e dignità altrui.
Eventuali violazioni dell’art. 33 e della Legge di Tutela del Diritto di Autore (LDA)
Sebbene l’art. 33 della costituzione affermi che l’”arte sia libera” ciò non significa che l’arte altrui possa essere considerata come la propria arte. In particolare, come spiega la Legge sul Diritto d’Autore (legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche, qui di seguito, in breve, Lda), l’autore di un prodotto artistiche ha solo egli i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera che sono sostanzialmente: il diritto di pubblicazione (ovvero di rendere pubblica l’opera); il diritto di riproduzione (cioè di moltiplicare in copie l’opera); il diritto di diffondere l’opera con mezzi di diffusione a distanza; il diritto di distribuzione (cioè di mettere in commercio); il diritto di elaborazione (cioè di modificare, di trasformare, di adattare). Il fatto di aver ricevuto una email, in modo lecito o illecito, non autorizza quindi al successivo inoltro, se non economicamente stabilite con l’autore precise modalità di utilizzo.
Sulla questione della tutela del Diritto di Autore gli Stati Uniti stanno attualmente dibattendo sulla tutela contro le violazioni in modo radicale, tanto che la nota enciclopedia Wikipedia sta condividendo la protesta della sezione americana ed inglese. Per chi volesse approfondire si veda il seguente link http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Comunicato_del_18_gennaio_2012
Violazioni art. 594 sull’Ingiuria e Violazioni art. 495 sulla Diffamazione
chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente, … o mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (art. 594), o con più persone (art. 595)
Il Codice Penale precisa che per “aversi comunicazione con più persone è necessario e sufficiente che la comunicazione avvenga con almeno due persone, tra le quali non vanno tuttavia compresi gli eventuali concorrenti nel reato” (art. 595 c.p.).
Come si è detto il caso in studio ipotizzava che l’email non sia ricevuta da un unico destinatario, ma che sia stata inviata a più utenti di una lista (almeno due). Per il consolidarsi della responsabilità della violazione in tema contro l’onore o il decoro della persona raffigurata nell’immagine, l’email deve essere inviata ad almeno due o più persone. La persona di cui si parla è ritenuta assente alla comunicazione e si trova di fatto nella posizione di non potersi difendere.
È opinione prevalente che la comunicazione diffamatoria possa avvenire ai soggetti diversi anche in tempi differenti, consumandosi in tal caso il reato nel momento della comunicazione alla seconda persona.
Questi in sostanza i termini che fanno scattare l’art. 494 del Codice Penale, perché si possa configurare il delitto in esame: l’offesa all’onore o al decoro, la comunicazione a più persone e l’assenza della persona offesa.
Violazione Normativa antispam, se le immagini sono inviate via email
Si ritiene che le Autorità sia il bersaglio di “diversi reclami e segnalazioni da parte di utenti di reti telematiche e di associazioni per la tutela dei diritti di utenti e consumatori, che contestano la ricezione di messaggi di posta elettronica per scopi promozionali, pubblicitari, di informazione commerciale o di vendita diretta, inviati senza che gli interessati abbiano manifestato in precedenza il proprio consenso informato”.
Inoltre “numerosi interessati espongono anche ulteriori disagi derivanti dalla costante ripetizione di analoghi messaggi da parte di uno stesso mittente, dai vani tentativi esperiti per ottenere sia la cancellazione del proprio indirizzo di posta elettronica presso i mittenti, sia l’interruzione di altri messaggi”.
Ed ancora che “altre segnalazioni riguardano gli inconvenienti che derivano dalla ricezione di e-mail anonime o prive dell’indicazione di un indirizzo, oppure delle coordinate veritiere di un reale mittente”.
L’Autorità Garante ha accertato anche che “nella prevalenza dei casi, agli interessati non è stato previamente richiesto uno specifico consenso che illustri le modalità e le caratteristiche dei messaggi”.
Infine si consiglia di adottare un comportamento al fine di conformarsi alla disciplina generale sull’uso dei dati personali del settore delle comunicazioni (legge 31 dicembre 1996, n. 675, al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185)
E tu cosa condividi ?!
Come si è dimostrato potrebbe non convenire pubblicare immagini sulle proprie bacheche, specie se non hanno particolare significato per i propri contatti. Pare ci siano più rischi che vantaggi e non sembra emergere alcun senso da un comportamento simile, … eppure tutti sembrano impegnati a costruire una nuova dimensione: quelle della globalizzazione del concetto di condivisione, anche a prescindere dai contenuti e dai valori.
Antonio Conte
Per approfondire
- Sul Diritto d’Autore, Interlex,
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm - Codice Penale, Studio Legale
http://www.perrupato.it/codici/codice_penale.htm - SPAM, voce glossario di Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Spam - Piccola Guida Antispam di Paolo Attivissimo
http://www.attivissimo.net/antispam/antispam.htm - Spamming, il Garante della Privacy
- http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=272444
- Regole per l’invio delle Email, il Garante della Privacy
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=29840 - Combattere lo SPAM, di Massimo Cavazzini
http://www.maxkava.com/spam/spam_intro.htm - Negli USA la prima legge Anti SPAM, PuntoInformatico.it
http://punto-informatico.it/395412/PI/News/negli-usa-prima-legge-antispam.aspx