E’ competente il giudice italiano in merito alla richiesta di fallimento di una società formalmente trasferita all’estero ma che ha mantenuto in patria il centro dei propri interessi. (Per la Cassazione, si legge nella sentenza, “deve aversi soprattutto riguardo al luogo in cui effettivamente si forma la volontà dell’ente ed in cui, perciò, abitualmente si trovano ed operano i soggetti dai quali tale volontà in concreto promana … nel caso in esame assume valenza decisiva la cittadinanza italiana e la mancanza di significativi collegamenti col territorio sloveno dei soci, di chi impersona l’organo amministrativo della società e dell’impiegata che risulta esser stata la persona che ha maggiormente operato per la società stessa”).
Cassazione Civile, Sez. Un., 20 Luglio 2011, n. 15880
Teramo, 19 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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