tariffa giudiziale prevista per i consulenti tecnici e non già secondo la tariffa professionale, in quanto il coadiutore svolge un’attività di collaborazione ed assistenza nell’ambito e per gli scopi propri della procedura, rientranti sotto il dominio delle competenze e delle attribuzioni del curatore, laddove, invece, il professionista officiato di una prestazione di lavoro
autonomo opera, per differenza, in ogni altro settore, allorché il fallimento necessiti di un’attività di tipo specialistico che il curatore non è chiamato ad espletare e di cui non risponde direttamente. Cassazione Civile, Sez. II, 09.05.2011, n. 10143 Teramo, 15 Maggio 2011 Avv. Annamaria Tanzi RIPRODUZIONE RISERVATA