fattura elettronica obbligatoria dal 6 giugno.

Da Pukos

Con la recente circolare 1/2014 il Dipartimento delle Finanze fornisce le prime indicazioni relative il corretto adempimento dell’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti delle PA (art. 1 commi dal 209 al 214 L. 244/2007).

Si rammenta che il D.M. 55/2013 ha definito le regole tecniche di operatività dell’obbligo ed ha individuato, quale data di decorrenza:

  • il 6/06/2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.);
  • il 6/06/2015, per tutte le altre amministrazioni centrali ad eccezione di quelle locali per le quali dovrà essere emanato uno specifico Decreto.
  • Le indicazioni operative della circolare 1/2014 riguardano nello specifico:
  •  
  • il termine per il caricamento delle anagrafiche degli uffici adibiti alla ricezione delle fatture elettroniche nell’ IPA;
  • l’emissione della fattura elettronica;
  • il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica;
  • il trattamento dei casi in cui è impossibile il recapito della fattura elettronica all’amministrazione.
  • Nella trattazione che segue si analizzano detti chiarimenti alla luce del D.M. 55/2013 che regolamenta la suddetta disciplina.

 

Fattura elettronica PA: disposizioni generali

Come noto, la fattura elettronica consiste in un documento in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, da inviare mediante il Sistema di interscambio (SDI); infatti, una volta predisposta dal fornitore, detta fattura, va inviata al SDI il quale:

  • assegna un identificativo;
  • effettua una serie di controlli propedeutici all’inoltro del documento. Tuttavia, come vedremo meglio in seguito, al fine di ricevere la fattura elettronica attraverso il citato SDI le PA sono tenute ad inserire all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) l’anagrafica degli uffici (centrali o periferici) destinatari delle stesse. Detti uffici vanno identificati con un Codice Univoco da comunicare ai fornitori i quali devono indicarlo in fattura.
  • La fattura elettronica riporta i dati e le informazioni contenute nell’allegato A al D.M. 55/2013; in particolare, è d’obbligo riportare:
  • le informazioni fiscali;
  • le informazioni per la trasmissione attraverso il sistema di interscambio (SDI). Nell’ambito dell’art. 25 del recente D.L. 66/2014 (cd decreto “Renzi”) viene stabilito che le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA, devono indicare, tra gli altri elementi previsti:
  • il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione della tracciabilità ex Legge n. 136/2010;
  • il Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003. In mancanza di detti codici la PA non può effettuare il pagamento della fattura.
  • La trasmissione delle fatture al SDI e da questi alle PA destinatarie avviene attraverso l’utilizzo di uno dei seguenti canali:
  • PEC o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto delle stesse;
  • SDICoop un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
  • SPCoop un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
  • SDIFTP un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all’interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale;
  • Internet un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati (sito www.fatturapa.gov.it per i soggetti abilitati a Entratel, Fisconline o Carta nazionale dei servizi).

 

Fattura elettronica PA: disposizioni generali

Come anticipato, secondo l’art. 3 del D.M. 55/2013, le PA destinatarie delle fatture elettroniche sono tenute ad inserire l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle suddette fatture nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA); in particolare ogni ufficio è contraddistinto da uno specifico Codice Univoco che i fornitori devono riportare obbligatoriamente nella fattura elettronica, pena lo scarto dell’invio. Infatti, come sottolineato nella circolare “il codice univoco è un elemento essenziale per la trasmissione della fattura allo specifico ufficio dell’amministrazione committente”.

Per tale ragione l’art. 6 del D.M. 55/2013 stabilisce che il termine entro il quale ciascuna PA deve completare il caricamento in IPA dell’anagrafica dei propri uffici precede di 3 mesi la data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione.

Detto termine, secondo il MEF, opera anche per le Pubbliche Amministrazioni per le quali non è ancora stabilita la decorrenza dell’obbligo, essendovi tenute sia le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 della L. 196/2009, sia le amministrazioni autonome.

L’art. 1 co. 211 della L.244/2007 stabilisce che la trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio (SDI) che il MEF ha affidato all’Agenzia delle Entrate e a SOGEI, escludendo quindi che le fatture vengano inviate direttamente all’amministrazione committente.

All’atto della ricezione della fattura elettronica è il SDI che provvede ad inoltrarla al competente ufficio, identificato tramite il codice univoco riportato in fattura. Nell’ambito della circolare in esame, importanti chiarimenti riguardano poi il momento in cui la fattura elettronica è emessa. In particolare l’art. 2 del citato D.M. stabilisce che la fattura elettronica:

  • si intende trasmessa/ricevuta dall’Amministrazione competente;
  • solo a seguito del rilascio al cedente/prestatore della ricevuta di consegna da parte del SDI.    Tale previsione è coerente col disposto dell’art. 21, comma 1 del D.P.R. 633/72 secondo cui “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente“.
  •    Una volta ricevuta la fattura, il Sistema di interscambio, effettua dapprima una serie di controlli (nomenclatura del file trasmesso, dimensione del file, verifica dell’integrità del documento, ecc.), poi provvede ad inoltrare la stessa al competente ufficio dell’Amministrazione committente, identificato tramite il Codice Univoco riportato nella fattura. In funzione dell’esito di tale inoltro, il SDI rilascia al soggetto che ha inviato la fattura:
  • Le fatture, infatti, non vengano inviate direttamente all’amministrazione committente, ma veicolate tramite il Sistema di interscambio cui i fornitori delle PA sono tenuti a inviare le proprie fatture.
  • RICEVUTA DI CONSEGNA (inoltro con esito positivo)
  • in tal caso, la ricevuta recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente;
  • NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA  
  •    L’art. 6 del D.M. 55/2013 prevede che, trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo, le PA non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture elettroniche. Si rammenta, infatti, che l’obbligo di emissione in forma elettronica preceda di 3 mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di fatture in forma cartacea. Si tratta, quindi, di un periodo di transizione di 3 mesi (decorrenti per i Ministeri e soggetti assimilati dal 6 giugno 2014), durante il quale:
  • (inoltro con esito negativo) questa che costituisce conferma di ricevimento della fattura da parte del SDI e di conseguenza l’effettiva trasmissione da parte dell’emittente.
  • le PA possono ancora accettare e pagare fatture emesse in forma cartacea;
  • i fornitori, non possono più emettere fattura in forma cartacea.
  • Sono fatte salve tutte le disposizioni in merito ai termini di pagamento delle fatture; in particolare, il D.Lgs 231/2002 fissa in 30 giorni il termine ordinario per il pagamento delle fatture, con decorrenza dalla data di ricevimento della fattura, trascorsi i quali sono dovuti al creditore gli interessi moratori sull’importo dovuto senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Fonte: FiscalFocus