Premesso che esistono alcuni principi per rilevare il momento in cui si paga l’Iva che corrisponde al momento di emissione della fattura ripassiamo insieme quando questo accade. Inoltre come ricordato nell’articolo precedentemente scritto non tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono interessate dall’aumento dell’aliquota iva in quanto solo quelle al 20% sono state portate al 22%, ma potete anche confrontare ed approfondire le Aliquote Iva al 22% – 4% e 10% – in modo da non farvi fregare.
Acquisto e vendita di beni e prodotti
Nel caso di vendita e acquisto di beni la fattura dovrebbe essere emessa al momento della consegna ossia il momento del passaggio del bene Questo siginifica che se avete acqustato un bene che vi deve ancora arrivare e a fronte del quale ancora non vi è stata emessa la fattura dovreste attendervi una fattura con Iva esposta al 22% e non al 20 o 21%.
Consegna prodotto prima dell’entrata in vigore della nuova aliquota
In questo caso se la consegna è avvenuta prima e l’aliquota è quella precedente dovreste procedere ugualmente alla richiesta di annuallmento e di riemissione.
Consegna prodotto dopo l’entrata in vigore della nuova aliquota Iva
Qualora dovesse arrivarvi con una aliquota errata dovreste contattare l’esercente e richiedere l’annullamento della fattura e la riemissione con l’Iva corretta o la nota di credito avendo cura di richiederla con la stessa aliquota iva indicata nella fattura da rettificare.
Qualora questo non fosse possibile potreste richiedere che il fornitore indichi sulla fattura una data antecedente quella dell’entrata in vigore della nuova aliquota in tal modo sareste al sicuro da sanzioni per irregolare fatturazione.
Cessioni di beni che richiedono la stipulazione dell’atto come gli Immobili
In questo caso per il momento di effettuazione si intende la stipula dal notaio in cui si perfezona giuridicamente il passaggio nella titolarità del diritto di proprietà a nulla rilevando eventuali compromessi iniziali o caparre, pertatno se queste sono avvenute prima dell’entrata in vigore della nuova aliquota Iva sulla vendità che avverrà dopo l’entrata in vigore della nuova aliquota dovrà riportare la nuova aliquota.
Prestazioni di servizi ultimati prima o dopo del 17 settembre
Nel caso di servzi ultimati prima dell’entrata in vigore della nuova aliquota dovreste ricevere o emettere una fattura con indicazione della precedente aliquota in quanto il momento di effettuazione dell’operazione coincide in questo caso con l’ultimazione del servizio. Capita spesso che ci si faccia dare un acconto sulla prestazione o per un anticipo sulle spese ma ricordatevi che in questi casi la quota parte di acconto o l’anticipo sono sempre da fatturare pertanto vale anche in questo il discorso fatto prima come se fosse solo la prestaizone di un servizio più piccolo. Il momento pertanto corrisponde all’ultimazione del servizio o alla fatturazione dell’anticipo o dell’acconto.
Preavvisi di parcella emessi da professionisti
Nella pratica assistiamo sempre a questa pratica assurda dell’emissione degli avvisi di parcella da parte di moltissimi avvocati che duplicano documentazione e lavoro per tutti senza che ve ne sia il reale bisogno. Lo fanno per tutelarsi da mancati pagamenti in quanto in linea teroica la fatturazione andrebbe emessa al momento del pagamento. Quello che però molti avvocati non sanno è che l’avviso di parcella che il 99% di loro emettono sono quasi sempre delle fatture che riportano la scritta preavviso di parcella. In quel caso ci troviamo di fronte ad una vera e propria fattura e non solo, nel momento in cui emettono il preavviso già significa che il servizio è stato svolto pertanto vale lo stesso discorso visto sopra considerando che il preavviso di parcella che riporta tutti gli elementi di una fattura è semplicemente già una fattura quindi sprecate meno carta.
Servizi e contratti annuali con prestazioni periodiche
Nel caso di contratti a prestazione periodiche come può essere l’esempio classico i servizi di manutenzione o di pulizia sappiate che dal mese successivo a quello di erogazione della prestazione scatterà l’obbligo o il diritto di emettere o ricevere la fattura con indicazione della nuova aliquota Iva.
Prestazioni di servizi con soggetti esteri
Premesso che si deve prima analizzare il regime di imposizione fiscale dell’Iva e di territorialità dell’imposizione il momento di effettuazione dell’operazione e pertanto il momento da cui far partire la nuova aliquota (se dovuta ripeto perchè molto in molti casi non è dovuta per prestazioni intracomunitarie) dovrete sempre fare riferimento al medesimo principio sopra espresso per capire come fatturare al cliente estero.
Fattispecie particolari
Esistono poi una serie di fattispecie meno ricorrenti ma comunque disciplinate da Legislatore fiscale come le cessioni di beni in leasing il cui momento di fatturazione coinciderà con quello previsto per il pagamento delle rate di leasing, o anche le vendite con riserva della proprietà che nonostante non prevedano l’immediato passaggio della proprietà producono i loro effetti ai fini Iva al momento della consegna come se si trattasse di una vera a propria vendita con effetti immediati. Anche nel caso delle vendite con riserva della proprietà di beni immobili il momento di effettuazione dell’operazione coinciderà con la stipula dell’atto.
Se avete altre fattispecie particolari potete scrivere all’indirizzo di posta e troveremo insieme una soluzione rapida per gestire questa fase di passaggio alla nuova aliquota che per molti di voi potrebbe generare dei problemi, oltre che una perdita di tempo notevole.
Articoli di approfondimento:
Aumento Iva al 21% 2011 da quando scatta
Aliquote Iva al 22% – 4% e 10%