Published on giugno 16th, 2014 | by radiobattente
0Vi è mai capitato di ritrovarvi fra le mani un contratto per la fornitura di energia elettrica o del gas “non richiesto” o “mai sottoscritto”?
State tranquilli, il rimedio esiste.
Ma procediamo con ordine…
Il contratto non richiesto è quel contratto che il cliente ritiene di non aver mai stipulato con un venditore per la fornitura di energia elettrica, di gas o che ritiene sia stato stipulato a seguito di una pratica commerciale scorretta ed estorto (con l’inganno) da parte dell’agente di vendita, che lo ha contattato telefonicamente o personalmente in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore (ad esempio presso la propria abitazione, in un centro commerciale, ecc…).
L’Autorità per l’energia elettrica il gas, per risolvere il problema, ha previsto che tutti i venditori debbano chiedere sempre conferma al cliente prima di attivare qualsiasi fornitura tramite una “lettera di conferma” o una “chiamata di conferma”.
Con questa procedura, quindi, saranno i venditori a dover “provare” l’assenso al contratto.
La chiamata di conferma può sostituire la lettera di conferma, solo ed esclusivamente quando il contratto di fornitura risulta stipulato in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore; non può invece sostituire la lettera di conferma se il contratto risulta stipulato al telefono
Tuttavia, nei casi in cui la truffa fosse già stata messa in atto e quindi il contratto abbia già effetto, l’Autorità ha previsto una procedura semplificata per il cliente volta a poter tornare al proprio venditore (o venditore precedente), ossia alla condizione iniziale senza costi. Tale procedura, detta “di ripristino”, prevede che nel periodo di fornitura relativo al contratto non richiesto, venga applicato il prezzo di tutela ulteriormente scontato.
Unica pecca, tale procedura non è obbligatoria, spetta ai singoli venditori stabilire se adottarla o meno. Sarà, inoltre, anche creata una lista nera delle società commerciali che si ostinano a operare fuori dalle regole.
Il consumatore che ritiene di essere stato oggetto di un contratto non richiesto può inviare, anche tramite un proprio rappresentante legale o un’associazione di consumatori, un reclamo al venditore “non richiesto”.
Il reclamo, per avere accesso alla procedura agevolata, deve essere inviato immediatamente dopo aver avuto conoscenza del contratto non richiesto, e comunque non più tardi di 40 giorni solari dalla data che compare sulla lettera di conferma alla dicitura (data di consegna al vettore postale), ovvero non più di 30 giorni solari dal ricevimento della chiamata di conferma.
In allegato al reclamo deve essere inviata copia della documentazione dalla quale risulta la data in cui il cliente ha avuto conoscenza del contratto non richiesto.
Se il venditore non ha inviato la lettera di conferma né effettuato la chiamata di conferma, i 30 giorni a disposizione del cliente decorrono dalla data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal venditore non richiesto, che deve essere allegata come documentazione nel caso di reclamo per contratto non richiesto.
Federconsumatori Licata
Il responsabile dott. Angelo Pisano
Il legale avv. Rosaria Puccio
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