Federsupporter torna sull’art 16bis delle NOIF (Partecipazioni Societarie)

Creato il 15 marzo 2013 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

Riportiamo, con il permesso di Federsupporter, l'analisi pubblicata lo scorso 6 marzo. Ricordiamo che a far data dal mese di febbraio 2013 le analisi di Federsupporter sono accessibili solo ai Soci. 

Federsupporter ci consente la pubblicazione delle loro note, cosa che faremo con un congruo ritardo rispetto all'uscita delle stesse sul loro sito. Lo riteniamo una forma di rispetto per un'Associazione che, sin dalla sua fondazione, ha dimostrato di impegnarsi seriamente a tutela degli interessi dei tifosi.

Ricordiamo, su tutte, la battaglia relativa alla Tessera del Tifoso, condotta insieme al Codacons, che ha portato ad importanti pronunciamenti da parte del Garante della Privacy e del Consiglio di Stato

Anche per questo motivo vi invitiamo a valutare l'opportunità di aderire per l'anno 2013, seguendo le procedure descritte a questo link.

                               

                                                                               

Partecipazioni societarie: sospensione dell’art. 16/bis delle NOIF
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)

Con mie note del 25 giugno e del 18 agosto 2012 (cfr.www .federsupporter.it) mi ero già occupato dell’argomento in oggetto.

Ricordo che, con Deliberazione del 22 giugno 2012, il Consiglio della FIGC aveva deciso di “sospendere” l’applicazione dell’art. 16 bis delle NOIF per la durata di sei mesi. Il predetto articolo vieta le partecipazioni o le gestioni societarie che determinino in capo al medesimo soggetto controlli, diretti o indiretti, in società appartenenti alla sfera professionistica

L’inosservanza del divieto costituisce illecito, con applicazione delle relative sanzioni, a parte la non iscrivibilità ai rispettivi campionati delle società oggetto di controllo, qualora l’inosservanza permanga alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione ai campionati stessi ( 30 giugno 2012 per l’iscrizione ai campionati 2012/2013).

Il Presidente della Lega Pro, al termine della riunione in data 22 giugno 2012 del Consiglio della FIGC, così commentò : “Si farà una moratoria di sei mesi per consentire a chi possiede più di un club professionistico di iscriversi al campionato mantenendone la proprietà”.

Lo stesso Presidente aggiungeva : “Dopo i sei mesi si dovrà riscrivere questa cosa perché c’è una legge statutaria precisa che deriva da una norma dello Stato.Non c’è nessuna riforma dell’articolo 16 bis delle NOIF”

Nelle mie note del 18 agosto 2012 sottolineavo che la decisione assunta dal Consiglio Federale il 22 giugno presentava evidenti profili di illegittimità.

Essa, infatti, si poneva in netto contrasto con quanto stabilito dall’art. 7, commi 7 e 8 , I Parte, dello Statuto Federale.

Tale normativa statutaria prevede che

"non sono ammesse partecipazioni, gestioni, o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto“ e chenessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore”.

E, contrariamente a quanto affermato dal Presidente della Lega Pro, la decisione del Consiglio Federale del 22 giugno 2012 ha sostanzialmente derogato alla normativa statutaria, poiché nelle società per azioni non sono ammissibili modificazioni, anche di fatto, dello statuto, risultanti da comportamenti, espliciti o impliciti, degli Organi sociali e fermo restando che neppure l’Assemblea può derogarvi per singoli casi.

Deroga per singolo caso in cui, invece, è fattualmente consistita la “sospensione” in discorso, essendo intervenuta pochi giorni prima della scadenza del termine (30 giugno) per l’iscrizione ai campionati 2012/2013.

Laddove è inequivocabile che essa sia unicamente servita a consentire tale iscrizione, altrimenti vietata, alla SS Lazio ed al Salerno Calcio, entrambe controllate dal medesimo soggetto.

Si era anche detto che la “sospensione” doveva essere propedeutica a successive modificazioni statutarie e regolamentari che, sul modello spagnolo, avrebbero dovuto consentire il controllo di più società del settore professionistico da parte di uno stesso soggetto. Modificazioni su cui mi soffermerò più avanti.

Ma, indipendentemente da tali modificazioni, il problema è che, essendo ormai scaduto il termine di sei mesi della “sospensione”, senza che, almeno a quanto mi risulti, siano intervenute le suddette modificazioni, v’è da chiedersi se, sul piano giuridico, avendo ripreso efficacia l’art. 16 bis delle NOIF, secondo cui, l’inosservanza del divieto di controllo in capo al medesimo soggetto di più di una società del settore professionistico comporta illecito, con applicazione delle relative sanzioni, la permanenza dell’inosservanza oltre detta scadenza debba essere considerata come un illecito.

Circa, poi, l’ipotesi di consentire tale controllo, sul modello spagnolo, mi ero già espresso criticamente nelle mie citate note del 18 agosto 2012.

In tali note rilevavo quello che, d’altronde, era stato già rilevato nella “Analisi Comparata dei principali sistemi calcistici” a cura del Settore Tecnico della FIGC relativamente al “Corso per l’abilitazione a Direttore sportivo, stagione 2008/2009” e, cioè : “Tutti i Club di calcio spagnoli possono avere una squadra filial, cioè una squadra che dipende dalla prima e che serve a formare giovani giocatori. Le squadre filiali in Spagna competono in qualsiasi categoria con qualsiasi altra squadra, però, non possono mai essere nella stessa categoria della prima squadra”.

Pertanto, il modello spagnolo non consiste nel controllo di più società professionistiche da parte di uno stesso soggetto, bensì in squadre affiliate a quelle maggiori che giuocano nelle serie inferiori, non potendo mai essere promosse alla serie cui partecipano le squadre affilianti.

Quanto sopra, pur volendo tralasciare, in senso più generale, la fallacia di una inveterata moda, tutta italiana, di volersi rifare, nei più svariati campi, a modelli stranieri, senza considerare lo specifico contesto culturale, etico, morale, sociale ed economico del nostro Paese.

Peraltro, il controllo di più di una società da parte di un medesimo soggetto aveva già dato luogo nel passato a rilevanti inconvenienti che avevano determinato l’adozione del divieto di cui allo Statuto della FIGC e di cui all’art. 16 bis delle NOIF.

Pericolo di inconvenienti che non è affatto venuto meno, anzi si è accentuato, non avendo certamente offerto il mondo del calcio, nel frattempo, esempi di legalità, correttezza e trasparenza.

La creazione di concentrazioni , di veri e propri “ gruppi” di società di calcio professionistiche, che sono società di capitali, delle quali alcune anche quotate in Borsa, comporta l’applicazione di severe e stringenti norme civilistiche in materia di conflitti di interessi degli amministratori ( art. 2391 C.C.) , nonché in materia di operazioni con parti correlate ( art. 2391  bis C.C.).

Ma la materia più delicata è quella relativa alle operazioni intersocietarie, sotto il profilo, soprattutto, della necessaria valutazione ex ante del perseguimento prioritario dell’interesse di ciascuna società, controllante e controllata, laddove effetti negativi, per l’una o per l’altra, derivanti da dette operazioni possono essere considerati leciti solo a condizione che essi siano compensati da benefici, anche mediati e indiretti, derivati dall’appartenenza al medesimo controllo.

A proposito di operazioni con parti correlate, la Consob ha emanato il 12 marzo 2010 un apposito  “Regolamento recante Disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” che si applica alle società quotate, proprio perché, in specie relativamente a tali società, i collegamenti societari presentano notevoli rischi a causa di vincoli che possono implicare pericoli di conflitto con gli interessi sociali, a discapito della corretta gestione delle società stesse e della tutela del mercato.

Tanto è vero che il “Regolamento” prescrive alle società quotate l’adozione di una apposita procedura , da pubblicare sui loro siti web, che specifichi regole e presidi volti a garantire la correttezza e la trasparenza delle operazioni correlate.

Per tali, secondo la normativa Consob, deve intendersi “Qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo”.

A titolo esemplificativo, volendo rifarsi al principio contabile internazionale IAS 24 , nel novero di tali operazioni rientrano : gli acquisti o vendite di beni; l’acquisto o la vendita di immobili o di altre attività; la prestazione e l’ottenimento di servizi; contratti di garanzia o di leasing; finanziamenti; garanzie personali e collaterali; accordi in materia di passività.

La valutazione ex ante del perseguimento dell’interesse di ciascuna società collegata non sempre è facile, in specie avuto riguardo, per esempio, ad operazioni di acquisizione / cessione delle prestazioni di calciatori da una società ad un'altra controllate dallo stesso soggetto.

Qualora la società controllata cedesse alla controllante le prestazioni di un calciatore ad un prezzo di mercato incongruo, o viceversa, la diseconomicità dell’operazione potrebbe essere compensata e, quindi, essere ritenuta lecita, solo da specifici vantaggi che la controllante avesse attribuito alla controllata o viceversa.

Si tenga, inoltre, presente che tali operazioni, poiché intervenute fra soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo, andrebbero valutate, non solo sotto il profilo civilistico, ma anche sotto quello, per l’appunto, sportivo.

Si dovrebbe, perciò, accertare, ex ante, di volta in volta, se le operazioni stesse, siccome interessanti società controllate da un medesimo soggetto, siano rispondenti ai principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Non solo, ma si dovrebbe anche tenere conto del fatto che, attribuendo l’art. 80 delle NOIF alla CO.VI.SOC. la funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di gestione, con conseguenti poteri sanzionatori, ai fini del controllo di “ corretta gestione “, rientra quello della valutazione ex ante della correttezza di operazioni tra parti correlate intervenute fra società il cui controllo faccia a capo ad un  medesimo soggetto.

Può essere, infine, interessante considerare che secondo il libro “ Frodi societarie e corporate governance” , di Giorgio Laganà, esperto di diritto commerciale e revisore contabile , Editore “Il Sole 24 Ore”, 2004, il profilo sociale del frodatore tipico, proprietario o azionista di maggioranza di una società, corrisponde alle seguenti caratteristiche: corteggia politici, locali e non, e i mass media; ha bisogno di soddisfazioni anche sociali e consenso anche nuovo; è ultracompetitivo per rappresentare in sé le caratteristiche di leadership; esercita il potere incutendo timore e rispetto.

Lo stesso Autore , nel libro citato, tra le frodi societarie realizzabili attraverso un articolato intreccio di operazioni intersocietarie, indica: il depauperamento di una società a favore di un’altra; l’intromissione in una società con asset supervalutati; l’ottenimento di risultasti economici fittizi; fittizia rappresentazione di flussi di cassa.

In specie attraverso la possibilità di trasferire da una società all’altra, controllante e controllata, costi e ricavi (  così detti transfer price)  si possono conseguire abbastanza agevolmente vantaggi fiscali evasivi e/o elusivi di obblighi tributari.

Non si vorrebbe, dunque, che, contrabbandato per “modello spagnolo” , si volesse, in realtà, introdurre o reintrodurre un, purtroppo, tipico “modello italiano”: vale a dire quello della furbizia o, peggio, dell’artificio e del raggiro.

                                                           


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