Figli naturali, legittimi o adottati: decreto contro discriminazioni

Creato il 09 luglio 2013 da Ladyblitz @Lady_blitz

ROMA – Il Consiglio dei ministri approverà nella prossima seduta un decreto legislativo che cancellerà ogni differenza e discriminazione davanti la legge fra figli naturali e figli legittimi.

Non farà più alcuna differenza dunque se i figli saranno nati prima o dopo il matrimonio, nemmeno in termini di successione ereditaria.

Il nuovo decreto legislativo modificherà la normativa in vigore ed eliminerà qualsiasi discriminazione ancora presente nel nostro ordinamento garantendo la completa uguaglianza giuridica tra figli legittimi e naturali.

Le modifiche, proposte dal presidente del Consiglio, e dai titolari dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e dell’Economia, intervengono sul codice civile, quello penale, quelli di procedura civile e penale e le leggi speciali in materia di filiazione. La novità introdotta sarà il cosiddetto principio dell’unicità dello stato di figlio (anche se adottivo). Cancellati saranno tutti i riferimenti ai figli legittimi e a quelli naturali presenti nelle norme attuali, e sostituiti con la semplice indicazione di figlio. Infine la nascita di figli fuori dal matrimonio produrrà effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori.

E ancora, la nozione stessa di potestà genitoriale verrà sostituita con quella più soft di responsabilità genitoriale. Sono altresì previste modifiche alle disposizioni del diritto internazionale privato per la piena attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.

Di seguito si elencano gli articoli che codice civile che saranno modificati:

art. 18: riguardante i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità, in particolare si segnala il comma 4, ai sensi del quale l’azione del padre e della madre non può essere intrapresa quando sono decorsi cinque anni dalla nascita: dopo questo termine, infatti, la norma fa prevalere sul principio di verità della filiazione, l’interesse del figlio alla conservazione dello stato; l’azione rimane imprescrittibile solo per il figlio. La modifica recepisce la giurisprudenza della Corte Costituzionale sull’art. 244 del codice civile; - art. 27: che reca modifiche all’art. 262 del codice civile; l’articolo si adegua ai principi delineati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.297 del 25 luglio 1996 con la quale era stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale; - art. 28: in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, introducendo per l’autore del riconoscimento il termine di cinque anni per l’impugnazione decorrente dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita e, pertanto, dal momento in cui l’atto viene pubblicizzato, ritenendosi che oltre questo termine prevalga l’interesse del riconosciuto al mantenimento dello stato di figlio; -artt. 39 e segg.: in attuazione del su menzionato principio dell’unicità dello stato di figlio, viene raggruppata in un unico titolo, il IX del libro I del codice civile, (artt. 316-371) la disciplina relativa ai diritti e doveri dei figli ed alla responsabilità genitoriale, sia nella fase per così dire “fisiologica” del rapporto genitoriale che in quella “patologica” in cui si dissolva il legame matrimoniale o di fatto tra i genitori ed il giudice sia chiamato ad omologare, prendere atto di accordi, ovvero dettare provvedimenti di affidamento e di mantenimento dei figli  (attualmente la disciplina dei rapporti fra genitori e figli si rinviene anche nel titolo VI del I, che detta disposizioni in materia di matrimonio); -art 42: l’introduzione del diritto degli ascendenti a mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni; -art. 53: che introduce e disciplina le modalità dell’ascolto dei minori, che abbiano compiuto dodici anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano. Tale previsione tiene luogo di numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. UU. 21 ottobre 2009 n. 22238, Cass. 16 aprile 2007 n. 9094, Cass. 18 marzo 2006 n. 6081, Cass. 26 gennaio 2011, n. 1838, Cass. 4 dicembre 2012 n. 21662) che hanno sottolineato che il mancato ascolto dei minori costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, salvo che ciò possa arrecare danno ai minori stessi -art. 69: che modifica l’art. 480 c. c. recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 1983 in merito alla decorrenza del termine decennale di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio; -art. 71: che reca una modifica in materia di successione, prevedendo la soppressione del c. d. diritto di commutazione in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali (art. 537, terzo comma, ai sensi del quale “i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il giudice valutate le circostanze personali e patrimoniali”). -art. 88: che reca modifiche all’art. 803 del c. c. che viene riformulato tenendo conto dei principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 250 del 2000, che ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui disponeva che in caso di sopravvenienza di figlio naturale la donazione poteva essere revocata solo se il riconoscimento era intervenuto entro due anni dalla donazione.


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