Le indagini ematologiche e genetiche possono fornire decisivi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità, cosicché non merita censura la sentenza del giudice di merito che abbia ritenuto provata, come nel caso di specie, la paternità in base alle risultanze di esse, tanto più in quanto suffragata anche dalla prova specifica dell’esistenza di una relazione tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento.
Cassazione Civile, Sez. I, 14 Luglio 2011, n. 15568
Teramo, 26 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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