Finalmente la SANATORIA!

Creato il 20 luglio 2012 da Giornalismo2012 @Giornalismo2012

-Di Mara Formaggia

Con le nuove misure legislative contro lo sfruttamento di lavoratori stranieri clandestini, come era stato annunciato, è arrivata la sanatoria che darà la possibilità di regolarizzarsi a migliaia di cittadini stranieri attualmente presenti sul territorio italiano senza permesso di soggiorno. Dal 15 settembre al 15 ottobre parte la fase transitoria che permetterà ai datori di lavoro di attuare una procedura di emersione dei lavoratori clandestini alle proprie dipendenze, importante ricordare che dopo questa fase le sanzioni per chi assume lavoratori clandestini saranno molto severe e questa è l’ultima occasione per regolarizzare senza andare incontro a procedimenti penali e sanzioni.

Il decreto legge dispone i requisiti per accedere al click day del 15 settembre, la domanda verrà inoltrata probabilmente per via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione tramite il portale https://nullaostalavoro.interno.it, le disposizioni per la procedura verranno pubblicate a breve.
Potranno presentare domanda i datori di lavori italiani o stranieri con permesso di soggiorno per lungo soggiornanti che occupano alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi un lavoratore senza un regolare permesso di soggiorno, la data dell’inizio del rapporto di lavoro verrà autocertificata, invece il lavoratore dovrà dimostrare con documentazione ufficiale di essere in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. Sono esclusi gli stranieri a cui è stato notificato un provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, quelli iscritti sul Servizio Informativo Schengen (SIS), con alcuni precedenti penali e tutti coloro che sono considerati un pericolo ed una minaccia per la pubblica sicurezza . Il datore di lavoro per l’emersione del proprio dipendente dovrà versare allo Stato italiano i contributi delle ultime 3 mensilità e 1.000 euro per ogni lavoratore da emergere, il governo stima che saranno 500.000 i clandestini che parteciperanno alla sanatoria e questo vuol dire un’entrata per le casse dello stato di ben 500.000 mila euro, oltre ai contributi che verranno versati regolarmente. Il contratto di lavoro ad eccezione del settore domestico e sostegno famigliare deve essere a tempo pieno.

Da una parte questa sanatoria è sicuramente una vittoria, per chi desidera vivere in un’Italia civile, perchè permetterà a tante persone che vivono nell’ombra di recuperare la propria identità e di poter finalmente vivere alla luce del sole, ma dall’altra parte rimane comunque un velo di tristezza perchè è ben noto nella realtà dei fatti come funzionerà per molti cittadini stranieri che hanno necessità di regolarizzare la loro condizione. Molti rapporti di lavoro saranno delle vere emersioni, ma ci sarà anche un congruo numero di cittadini extracomunitari che il contratto di lavoro saranno costretti a comprarselo da improvvisati datori di lavoro a cifre che vanno dai 6 mila ai 9 mila euro perchè tanto vale questo pezzo di plastica chiamato permesso di soggiorno, oppure che se vogliono il permesso di soggiorno si troveranno a farsi carico della multa perchè il datore di lavoro non avrà intenzione di pagarla, insomma la sanatoria è una questione sua e poi ci saranno tutti quei cittadini stranieri onesti a cui nessuno vorrà fare il contratto di lavoro, che anzi il datore di lavoro si affretterà a sostituirlo per non avere delle grane, senza soldi sufficienti a “pagarsi” il suo permesso di soggiorno e magari comuni delinquenti che hanno grande disponibilità economica non avranno sicuramente problemi a comprarsi il “pezzo di plastica”.
Ritorna il sorriso a pensare che molti che otterranno il permesso di soggiorno con questa sanatoria la prima cosa che faranno, dopo tanti anni vissuti lontani da casa in solitudine, sarà quella di riabbracciare le proprie famiglie, anziani genitori, mogli e figli che quando sono partiti con una valigia piena di speranza non sapevano quando avrebbero rivisto .
Ora che il governo ha emanato la sanatoria che ogni cittadino onesto si impegni a darne notizia al vicino, all’amico o semplicemente al passante in Italia clandestinamente in modo che si attivi per regolarizzarsi, ogni cittadino onesto sensibilizzi il proprio parente, amico, collega che ha alle proprie dipendenze un lavoratore straniero irregolare in modo che partecipi al sanatoria e che paghi lui stesso la multa che altro non è che un contributo forfettario per le tasse non pagate e dovute allo stato. Ogni clandestino in meno vuol dire una piccola crescita nell’emancipazione del nostro paese ed ogni datore di lavoro onesto vuol dire crescita economica per il bene di tutti.

Un’estratto del decreto-legge con la disposizione transitoria (sanatoria):
“ART. 5″
(Disposizione transitoria)

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione, previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione e con il Ministero dell’economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.

2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.

3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art.603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Non è ammesso, altresì, alla procedura di cui al presente articolo il datore di lavoro che, a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro

5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il ocntributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito. La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all’atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E’ fatto salvo l’obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l’intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative:
a) all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) al presente provvedimento e comunque all’impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

7. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l’emersione del rapporto di lavoro

8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 è indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di lavoro domestico, l’orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dall’articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

9. Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all’INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

10. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione di cui al presente articolo ovvero si proceda all’archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l’esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.

11. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 5 del presente articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma 17.

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell’ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

16. In funzione degli effetti derivanti dall’attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 43 milioni di euro per l’anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 43,55 milioni di euro per l’anno 2012, a 169 milioni di euro per l’anno 2013, a 270 milioni di euro per l’anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di euro per l’anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di euro per l’anno 2013, a 270 milioni per l’anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell’Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo”.


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