Finalmente una nuova legge per i disturbi di apprendimento!

Da Psychomer
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Azzurra Spreafico
ottobre 29, 2010Posted in: pedagogia

Dopo anni e anni di dibattiti, convegni, congressi e pubblicazioni ecco finalmente il giusto riconoscimento agli studenti con disturbo di apprendimento; la legge, denominata “nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento” presenta inanzitutto un riconoscimento dei dsa e, in secondo luogo, promuove attività di formazione per gli insegnanti, sottolinenando la necessità di una diagnosi precoce e di un diritto ad usufruire di programmi individualizzati e materiale che faciliti l’apprendimento e la valutazione dello stesso. Vengono inoltre concessi permessi ai genitori, nel caso dovessero assentarsi dal lavoro per la diagnosi, per consulenze o per accompoagnare il bambino alla terapia. Lo stato si impegna inoltre a finanziare per l’anno prossimo attività formative per i docenti.

Qui di seguito trovate gli articoli della legge nelle sue parti fondamentali.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico

Art. 1.
1.La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
…si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
… si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
… si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
… si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell’interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Art. 2.

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
a) garantire il diritto all’istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 3.
1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti…     Art. 4.

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di formazione del personale docentee dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, è assicurata una adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. …

Art. 5.
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativie compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono:
a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.

 
4. Agli studenti con DSA sono garantite… adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.

Art. 6.

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

….   Art. 7.
1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 3.
….

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Azzurra, Pedagogista e educatrice professionale laureta in scienze dell'educazione e laureanda in scienze pedagogiche. Se vuoi sapere altro di me leggi alla pagina -chi siamo- oppure aggiungimi in facebook (Azzurra Spreafico). ecco la mia email, nel caso tu voglia contattarmi: azzurra.zazu@virgilio.it Sito personale: www.pedagogistaleccobrianza.it