FOCUS: pubblicità prodotti finanziari.

Da Roxioni
La Consob ha sottoposto a consultazione la bozza di una comunicazione sui messaggi pubblicitari relativi a offerte al pubblico di prodotti finanziari:  "la pubblicità non deve indurre in errore l'investitore su caratteristiche e rischi del prodotto offerto".
Bozza CONSOB:"Di recente si è assistito ad un incremento del ricorso ai messaggi pubblicitari"aventi come oggetto prodotti non-equity, soprattutto obbligazioni bancarie, in particolare per
promuovere operazioni di acquisto in borsa nei casi in cui non sia previsto un preventivo collocamento tramite intermediari finanziari. Si è inoltre riscontrato che spesso, nella redazione dei messaggi pubblicitari, gli elementi relativi alla promozione del prodotto finanziario (ad es. la descrizione dei vantaggi connessi all'investimento) vengono evidenziati con particolare enfasi mentre sono omesse informazioni necessarie per non indurre in errore i risparmiatori ovvero si fa ricorso a soluzioni grafiche potenzialmente fuorvianti. Si ribadisce che uno dei criteri principali dettati dalla normativa in materia prevede che il messaggio pubblicitario non solo deve essere coerente con quanto indicato nel prospetto e non deve contenere imprecisioni, ma soprattutto non deve indurre in errore l'investitore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti". (Consob.it ).
 Questi i principi che si devono applicare, dettati dalla normativa:
-l’ annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in
cui il pubblico può procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può
procurarselo ovvero può consultarlo.
-la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale.
-le informazioni contenute nell’annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre
in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del
relativo investimento.
-in coerenza con tale principio, l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti deve specificare il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento, deve rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio e deve operare il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto o con un parametro coerente; deve inoltre indicare i rendimenti al netto degli oneri fiscali.
-gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati ne indicano le fonti.
- il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio deve essere coerente con le informazioni contenute nel prospetto.
-ogni annuncio pubblicitario deve recare con evidenza l' avvertenza: 'prima dell'adesione leggere il prospetto.
 L'iniziativa della Consob parte dalla necessità di "fornire indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni in materia di pubblicità a fronte di messaggi il cui contenuto non appare del tutto in linea con i principi normativi in vigore, con particolare riferimento a operazioni di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni senza preventivo collocamento tramite intermediari. In tali casi, infatti, il ricorso al messaggio pubblicitario costituisce il principale strumento attraverso il quale gli emittenti/offerenti promuovono la vendita degli strumenti finanziari offerti.
Pertanto non appaiono in linea con la citata normativa i seguenti comportamenti: 
1) l’utilizzo di espressioni che non siano pienamente conformi alle effettive caratteristiche
dell’investimento come, ad esempio, l’utilizzo di termini quali “garantisce” o
“assicura” o di espressioni quali “investimento semplice” o “investimento sicuro”;
2) il ricorso a locuzioni e termini che enfatizzino i vantaggi connessi con l’investimento
omettendo o ridimensionando i rischi connessi indicando, ad esempio, il tasso cedolare
senza specificare la sussistenza di un rischio di cambio ovvero senza menzionare la
natura subordinata del titolo, oppure indicando come “certi” rendimenti
potenzialmente aleatori, oppure omettendo di menzionare qualsiasi altro rischio
potenzialmente idoneo a influire sensibilmente sul rendimento del titolo pubblicizzato;
3) l’utilizzo di modalità grafiche difformi per enfatizzare i vantaggi rispetto ai rischi
dell’investimento;
4) nel caso si pubblicizzino più tipologie di strumenti finanziari all’interno dello stesso
messaggio, l’enfatizzazione dei vantaggi connessi all’investimento in solo alcune delle
tipologie pubblicizzate ingenerando così nell’investitore la convinzione che quegli
stessi vantaggi siano applicabili a tutti i titoli che costituiscono oggetto del messaggio
promozionale;
5) l’evidenziazione dei soli tassi cedolari massimi conseguibili quando le altre cedole sono
aleatorie o inferiori;
6) l’omessa indicazione, quando gli strumenti finanziari sono direttamente quotati sul
mercato, della circostanza che il rendimento può variare nel tempo in funzione del
prezzo di negoziazione sul mercato;
7) l’inserimento di informazioni, espressioni o termini che possano contraddire o
integrare le informazioni riportate nel prospetto.
Si rammenta poi che sia a livello comunitario che a livello nazionale è prescritto che la
pubblicità sia chiaramente riconoscibile come tale. In tal senso si ribadisce la necessità di
presentare il messaggio pubblicitario con una veste grafica che ne consenta un’agevole
identificazione e di non strutturare il messaggio in modo tale da costituire una scheda
informativa che l’investitore possa intendere come sostitutiva del relativo prospetto.
Da ultimo, avuto riguardo alla disposizione che prevede che il messaggio pubblicitario
indichi che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui è possibile reperirlo, si
raccomanda di: a) indicare l’Autorità di competenza che ha approvato il prospetto e la
relativa data di approvazione; b) evitare rinvii ad altri documenti diversi dal prospetto che
non siano stati approvati dalla Consob o da altra Autorità estera competente. Qualora poi il luogo in cui gli investitori possono procurarsi il prospetto sia rappresentato da un sito
web, lo stesso dovrà garantire un’agevole ed immediata individuazione del prospetto.

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