Fondo Patrimoniale. Non è soggetto ad esecuzione il debito contratto per esigenze estranee ai bisogni familiari

Da Rebecca63

Nel caso di opposizione proposta dal debitore avverso l’esecuzione avente ad oggetto beni costituiti in fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 616 c.p.c., l’onere della prova grava sul debitore opponente. Egli, in particolare, deve provare: la regolare costituzione del fondo patrimoniale, la sua opponibilità al creditore pignorante e che il debito per cui si procede fu contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Circa la questione identificativa dei crediti che, essendo stati contratti per far fronte ai bisogni della famiglia, possono essere soddisfatti anche in via esecutiva, la Corte di Cassazione ricordando il principio di diritto, secondo il quale «in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e i suoi frutti di essi, chiarisce come il disposto dell’art. 170 c.c., nel testo di cui alla L. n. 151/1975, per il quale detta esecuzione non può aver luogo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla “necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia”, bensì “nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”.

Corte di Cassazione, sez. III, 11 luglio 2014, n. 15886

Teramo, 14 Luglio 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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