Fondo Pensione.
1. Regime fiscale dei contributiI contributi versati dall’aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57. Se l’aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.
Fermo restando il limite annuo complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta. Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.
Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007Ai lavoratori di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni dipartecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a euro 2.582,29 in ciascun anno.
Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioniIl trattamento tributario dei contributi è altresì applicabile alle somme che l’aderente versa alla forma pensionistica complementare a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell’aderente, nel limite di euro 5.164,57.
Sulle somme (non deducibili) eccedenti il predetto limite è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (non dedotto).