Fondo Pensione. 1. Il regime fiscale dei contributi

Creato il 21 luglio 2014 da Robertoborz

Fondo Pensione.
1. Regime fiscale dei contributiI contributi versati dall’aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57. Se l’aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.
Fermo restando il limite annuo complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta. Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.
Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007Ai lavoratori di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni dipartecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a euro 2.582,29 in ciascun anno.
Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioniIl trattamento tributario dei contributi è altresì applicabile alle somme che l’aderente versa alla forma pensionistica complementare a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell’aderente, nel limite di euro 5.164,57.
Sulle somme (non deducibili) eccedenti il predetto limite è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (non dedotto).