Quindi, per fare alcuni esempi, sono lecite le riprese fatte a una volante della polizia stradale, appostata con un autovelox ai margini della autostrada, ma non sarebbe lecito riprendere anche l’auto o la figura dell’automobilista fermato per il controllo. È lecito riprendere e fotografare i carabinieri nell’ambito di una attività di controllo, ma a condizione che le operazioni non siano coperte da segreto istruttorio. È consentito fare filmati al di fuori di una stazione della guardia di finanza o, ancora, immortalare i celerini che effettuino delle operazioni di controllo o di repressione di manifestazioni di piazza, a condizione che venga rispettata anche la privacy dei dimostranti.
Ed ancora sarebbe illecita la diffusione di una foto di un funzionario o un pubblico ufficiale fuori dall’esercizio delle proprie funzioni. L’uso delle immagini e delle riprese deve, quindi, sempre rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Infatti, immagini e i filmati rientrano nella definizione di dato personale e sia l’acquisizione sia la diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy.
Tali precisazioni sono state fornite dal Garante privacy rispondendo a un quesito del ministero dell’Interno sulla liceità dell’acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli della polizia stradale.
Il Garante ritiene generalmente lecita l’acquisizione e l’uso di foto e video effettuati nel corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi anche a pubblici ufficiali, funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni.
Vanno però posti alcuni limiti: a) innanzitutto bisogna evitare la diffusione dei documenti fotografici tutte le volte in cui l’autorità pubblica lo vieti; b) è necessario inoltre ricordare che la legittimità dell’utilizzo delle immagini può variare a seconda delle modalità con cui avviene la comunicazione (a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete, ecc.) e dello scopo del loro utilizzo (se a fini di giustizia o di pura diffamazione).
In sintesi ed in buona sostanza, non vi sono norme di ordine pubblico che vietino di fare filmati e fotografie alla polizia o alle altre autorità, ma esistono solo le normali regole del codice della privacy, valevoli anche per tutti gli altri privati cittadini. Il Garante sottolinea, infine, che le persone riprese che ritengono lesi i propri diritti possono sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento in sede civile e penale!
Foggia, 24 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo