Ciò ha creato dubbi, visto che, sempre da una conferma dell’Agenzia delle Entrate e dall’ENEA, chi fa richiesta di usufruire della ritenuta IRPEF per l’installazione di un impianto fotovoltaico, non può accedere anche delle detrazioni del 55% per l’efficienza energetica previsto dal Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, detto anche Conto Termico.
Sul portale web che analizza mercati e scenari energetici, Qualenergia.it, è riportata un’interpretazione questo punto della Risoluzione, secondo la quale, l’unico caso in cui un impianto fotovoltaico ha la possibilità di ottenere l’incentivo, è che venga utilizzato anche per fabbisogno termico, perché fornirebbe energia a sistemi di riscaldamento elettrici come le pompe di calore. Per fare chiarezza su questo dubbio, è stato inviato un interpello di chiarimento all’Agenzia. Nell’attesa della risposta, sono stati riportati i punti certi della Risoluzione 22, che sono i seguenti:
Le spese d’acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica possono usufruire della detrazione 50% fino al 30 giugno 2013, su un importo massimo di 96 mila euro, e del 36% dal 1° luglio in poi, per un importo massimo di 48 mila euro.
L’impianto fotovoltaico potrà usufruire della detrazione solo se sarà direttamente a servizio dell’abitazione del contribuente
E’ ammesso l’abbinamento con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato
La documentazione da produrre dovrà attestare che l’impianto in questione è a servizio di un edificio residenziale.