Il Ministero della Funzione Pubblica ed il Ministero dell’Interno hanno pubblicato la circolare congiunta n. 3 del 17 aprile 2012, con la quale forniscono chiarimenti sull’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazione, in particolare con riferimento ai certificati necessari nell’ambito dei procedimenti regolati dalla disciplina sull’immigrazione e quelli relativi alla cittadinanza (in applicazione dell’articolo 15, Legge 183 del 2011). In particolare, l’articolo 15 non è intervenuto sull’ambito di applicazione, nel settore dell’immigrazione, della disciplina in materia di documentazione amministrativa. In assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, sono fatte salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero». Da tale conclusione deriva un duplice ordine di conseguenze: da un lato, ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, le amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico delle leggi dell’immigrazione; dall’altro, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi», ma la dicitura «certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione». Infine, la circolare tratta altri due procedimenti: ricongiungimento familiare e cittadinanza.
Circolare n.3 del 17.04.2012
Teramo, 24 Aprile 2012 Avv. Annamaria Tanzi
RIPRODUZIONE RISERVATA