Cassazione: Il disinteresse DELL' ACQUIRENTE non vale come recesso dall’acquisto.Il venditore può trattenere la caparra solamente se l’acquirente ha espresso in modo esplicito la volontà di recedere dal contratto.Secondo la Corte di legittimità - sentenza n. 3970 del 18 febbraio 2013 - la volontà dell'acquirente di recedere dal contratto deve essere espressa in modo esplicito per legittimare il venditore al trattenimento della caparra.Nel dettaglio, è stata confermata la decisione con cui i giudici di merito avevano interpretato la lettera con cui l'acquirente, dopo aver versato la caparra e fissato la data per la stipula della compravendita di un immobile, aveva comunicato al venditore di non essere più interessato al contratto, come una proposta, implicita, di rinunciare all'acquisto e non come manifestazione della volontà di recesso ai sensi dell'articolo 1385 del Codice civile. TRATTO DA a cura di: eDotto S.r.l. ATENEO WEB 25 fEBBRAIO 2013