In questi giorni si è fatto un gran parlare della illuminazione (che ho fatto bloccare da ben 5 anni) del parco dei Poeti.
L’ho fatta bloccare perché tale illuminazione non solo è fuorilegge nella sua realizzazione, ma qualcuno ha fatto ha fatto è sta facendo di tutto per non pagare i danni che hanno fatto con la progettazione; adesso vi spiego nei minimi particolari.
Per meglio comprendere cosa sono gli AIP: gli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico. Tali ambiti sono delimitati dai Comuni competenti attraverso motivato provvedimento (IL MOTIVATO PROVVEDIMENTO E’ STATO FATTO?) e sulla base cartografica dello strumento di zonizzazione urbanistica pro tempore vigente. Le aree delimitate, denominate Ambiti di illuminazione particolare (AIP), sono inserite anche all’interno del Piano di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e non possono interessare piu’ del 20 per cento dei punti luce totali presenti nel territorio comunale. In ogni caso i corpi luminosi utilizzati all’interno di tali ambiti devono essere di tipologia tale da ridurre sensibilmente la dispersione di luce verso l’alto mediante ottiche interne che consentano di ottimizzare il flusso emesso, ovvero rispettare almeno uno dei requisiti elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) o al comma 12, lettere a), b), c) e d). Gli AIP possono essere collocati anche all’interno delle fasce di rispetto di cui all’articolo 7 a non meno di 3 chilometri di distanza dagli osservatori professionali e a non meno di 2 chilometri dagli osservatori non professionali. A parte il fatto che bisogna motivare la delibera, cosa che nessuno ha pensato bene di fare, l’articolo in questione (dal 28/12/2012 abrogato) dice espressamente che non devono interessare più del 20% del totale dei punti luce. Invece chi ha redatto la delibera ha pensato bene di utilizzare la superficie come metro per calcolare il 20%, errando completamente dalla Legge. Tale delibera potrebbe costituire un reato? 7) Presento in data 24/02/2010 una denuncia penale, presso la Procura di Gorizia contro i progettisti dell’impianto; tale denuncia non risulta archiviata; 8) in data 12/12/2011 la Regione invia una lettera dove afferma che bisogna obbligatoriamente censire tutti i punti luminosi comunali e, di questi, solo il 20% può essere in deroga e per il centro Storico;
Come scritto sopra il tecnico comunale e progettista dell’opera, ha approntato la deroga censendo solo l’estensione territoriale e non i punti luce; per cui la delibera risulta illegittima e senza efficacia! 9) in data 28/12/2012 vengono abrogati gli AIP dalla LR 15/2007 e, pertanto l’impianto in oggetto non si può accendere. Giova far notare che la prassi per i progetti ricadenti nel centro storico era la seguente: a) Censire i punti luce; b) delimitare il centro storico e su questo calcolare il 20%; c) fare il progetto nel centro storico. Non si può prima fare un progetto poi, per non pagare il danno erariale, si fa una delibera che regolarizza la violazione Penale della Legge; praticamente qualcuno si è fatto una delibera ad-personam per non pagare le sanzioni Penali e il danno erariale? RIPETO: DALLA DATA DEL 28/12/2012 GLI AIP NON SI POSSONO PIU’ ISTITUIRE, PERTANTO CHI HA SBAGLIATO A PROGETTARE DEVE RIPAGARE IL TUTTO. Ecco come sono andate veramente le cose a Cormons e quanto detto fino ad ora da qualcuno, non corrisponde a verità.
I nuovi documenti sono depositati presso la Procura di Gorizia.
Non si può far pagare a tutti i Cittadini gli errori dei progettisti e le mancanze della Giunta e, per non pagare il misfatto si fa una delibera ad hoc!