L’ art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 109 del 2006, che dispone come “costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni: (…) d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori”, trova applicazione anche per quanto concerne i rapporti personali tra magistrati. Ed invero, la disposizione citata non postula che il comportamento gravemente scorretto nei confronti del collega sia frutto dell’esercizio delle funzioni attribuite al singolo magistrato. Al contrario, la formulazione normativa appare prescindere del tutto dalla funzionalità della scorrettezza, finendo quindi per applicarsi anche ai rapporti personali all’interno dell’ufficio.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 21 Marzo 2013, n. 7042
Teramo, 20 Settembre 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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