Non possono invece utilizzare graduatorie di altre amministrazioni se hanno ancora, per gli stessi profili, delle proprie graduatorie valide.
Sono questi gli importanti principi fissati dal Tar della Puglia in due recenti sentenze . ( in tal senso Tar Puglia, sede di Lecce, sent. nn. 884/2014 e n. 1482/2014)
Le pronunce fanno chiarezza sull’applicazione della possibilità di utilizzazione di graduatorie di altre amministrazioni prevista dalla legge . (L. n. 3 e n. 350, ambedue del 2003, e rilanciata dal Dl 101/2013.)
La ragione della scelta legislativa è spiegata con la volontà di conseguire risparmi di risorse finanziarie e di impegno del personale, nonché di esaurire le graduatorie ancora valide e, perché no, di ridurre i contenziosi.
Il principio di carattere generale posto dal nostro ordinamento è il “generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, in quanto strumento che consente agli enti pubblici un notevole risparmio di risorse finanziarie e umane .( In conformità agli articoli 81 e 97 Cost.)
Il legislatore non ha risolto il dubbio relativo al momento in cui deve intervenire il previo accordo fra le amministrazioni interessate cui è subordinato l’utilizzo di graduatorie esterne. In particolare, si discute se esso debba necessariamente precedere l’indizione della procedura concorsuale (prima tesi) o l’approvazione della graduatoria (seconda tesi) oppure se esso possa intervenire anche in un momento successivo (terza tesi).
Le sentenze offrono una soluzione al problema. Se la volontà del legislatore è quella di privilegiare lo scorrimento delle graduatorie occorre sposare la tesi più estensiva, per cui la normativa, nel disporre la proroga di graduatorie approvate prima della sua entrata in vigore, logicamente presuppone che l’accordo possa intervenire anche dopo l’approvazione delle suddette graduatorie: diversamente, l’utilizzo delle graduatorie esterne già esistenti non potrebbe mai trovare concreta applicazione, restando un’inutile affermazione di principio.
Appare comunque opportuna una postilla: nel caso in cui le amministrazioni decidano di utilizzare graduatorie di altre Pa dopo la conclusione delle procedure concorsuali, quindi sapendo chi è il soggetto da assumere, devono motivare la scelta dell’ente con cui stipulano la relativa convenzione. Ed in ogni caso si deve seguire l’ordine della graduatoria.
Invece le amministrazioni pubbliche non possono utilizzare la graduatoria di un altro ente, se dispongono di una propria graduatoria ancora valida per lo stesso profilo professionale.
Foggia, 30 giugno 2014 Avv. Eugenio Gargiulo