Gratuito Patrocinio in materia civile

Da Rebecca63

In materia di gratuito patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui la parte soccombente sia il non abbiente il quale viene anche condannato al pagamento delle spese processuali, il giudice dovrà sempre provvedere con decreto alla liquidazione delle spese al difensore dell’ammesso al patrocinio. E tuttavia la parte vittoriosa potrà tentare di recuperare per intero le sue spese presso la parte non abbiente poiché l’ammissione al patrocinio non esclude la responsabilità per soccombenza che resta personale e non può essere addebitata allo Stato. Le spese anticipate dallo Stato devono essere recuperate nei confronti del soccombente anche se si tratta dello stesso soggetto ammesso al beneficio, in quanto la funzione dell’anticipazione delle spese da parte dello Stato, nell’ambito della cd. prenotazione a debito, è effettuata in vista di un successivo recupero essendo la finalità della legge quella di rendere possibile l’esercizio del diritto di difesa anche al non abbiente, ma non di accollarsi definitivamente le spese dovute da colui che poi risulta soccombente.

 Tribunale di Teramo, 07.04.2010, n. 385

Teramo, 13 Aprile 2011  Avv. Annamaria Tanzi

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