RINNOVO PATENTE DI GUIDA PER PAZIENTE MONOCOLO
IMPORTANTE NOVITA' PER I CONDUCENTI MONOCOLI TITOLARI DI PATENTE SPECIALE
Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida" e che modifica taluni requisiti di idoneità fisica e psichica per il conseguimento, la conferma di validità e la revisione della patente di guida.Si evidenzia, che le nuove disposizioni in materia di requisiti di idoneità visiva determinano, di fatto, l'abolizione delle patenti di guida speciali ex art. 325 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Di conseguenza, il conducente titolare di patente di guida speciale ai sensi del citato art. 325, in occasione del rinnovo di validità della stessa, potrà richiederlo direttamente presso il nostro studio senza doversi più recare alla Commissione medico locale; in occasione del rinnovo il sanitario darà indicazioni per richiedere la riclassificazione del documento di guida (da speciale a normale) presso l'Ufficio competente della Motorizzazione civile._________________________________________________________________________________
In altre parole chi in precedenza aveva una patente speciale per problemi visivi (identificata dalle sigle AS/BS) aveva una scadenza limitata (5 anni anzichè 10 se di età anagrafica inferiore a 50 anni) con controlli periodici da effettuarsi presso le Commissioni medico locali; I problemi visivi inclusi nell'art.325 del C.d.S sono (clicca sull'immagine per ingrandirla):
Ora chi ha questo tipo di patenti può effettuare la visita dove vuole. Se di età inferiore a 50 anni, la durata del rinnovo passa da 5 a 10 anni. In sede di primo rinnovo bisogna necessariamente riclassificare la patente da speciale a normale,presso gli Uffici della MCTC.
Dal Decreto del 30/11/2010 del Ministero dei Trasporti:
VISTA
1. II candidato al conseguimento della patente di guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha l'obbligo di revisione ai sensi dell'art. 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.
Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato da parte della Commissione medica locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida.
In questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l'assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all'abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida. La documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del giudizio espresso dovrà restare agli atti per almeno cinque anni.
Da: MEDICITALIA
Utente 132xxx
- Iscritto dal
- 2009
Abolizione Patente B speciale
Egregi dottori,sono un monocolo portatore di patente B speciale con scadenza 5 anni,vedo unicamente con occhio sinistro,leggermente miope,con correzione di lenti,mentre occhio destro completamente non vedente causa osteoma della coroide.Ho letto ed ho sentito dire che nuove disposizioni comunitarie hanno abolito la patente B speciale per i portatori di difetti visivi,anche monocoli in generale,e che quest'ultimi alle dovute scadenze possono effettuare visite di rinnovo presso medici monocratici (uffici sanitari,motorizzazioni,autoscuole),senza dover più effettuare visite presso le commissioni mediche,ed ottenendo così un rinnovo ed una riclassificazione a patente B normale della durata di 10 anni.Dalle vostre esperienze e conoscenze,è vigente ed applicata questa nuova normativa ed eventualmente usufruirne alla prossima scadenza della mia patente?
In attesa di risposte,porgo Cordiali Saluti
Dr. N. Mascotti
Cardiologia
- Risponde dal
- 2010
Spett.le Utente,
quanto ha sentito dire è vero.
In Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida" e che modifica taluni requisiti di idoneità fisica e psichica per il conseguimento, la conferma di validità e la revisione della patente di guida.
Le nuove disposizioni in materia di requisiti di idoneità visiva determinano, di fatto, l'abolizione delle patenti di guida speciali ex art. 325 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Di conseguenza, il conducente titolare di patente di guida speciale ai sensi dell' art. 325 di cui si è detto, in occasione del rinnovo di validità della stessa, ove rientri nei nuovi requisiti prescritti, potrà richiederlo direttamente presso un medico abilitato, con visita monocratica, senza doversi per forza rivolgere alla Commissione medica locale; in occasione del rinnovo il medico stesso Le fornirà le indicazioni per richiedere la riclassificazione del documento di guida (da speciale a normale) presso l'Ufficio MCTC.
Tenga presenta che la normativa prevede alcune verifiche specialistiche sui requisiti, con un accertamento preliminare Oculistico (Perimetria automatica computerizzata/Esterman binoculare).
Distinti Saluti.