Guida alla Tasi, la nuova tassa sui servizi

Creato il 18 maggio 2014 da Nicola933

Dopo la speranza di un rinvio per la prima rata della Tasi, arriva la fatidica decisione: non ci sarà alcun rinvio per il pagamento della prima rata: si dovrà pagare sempre entro il 16 giugno, mentre il saldo si verserà entro il 16 dicembre. La decisione è arrivata dopo il confronto tra ministero dell’Economia e Anci – l’associazione dei Comuni italiani. Il problema è che la maggior parte dei Comuni non ha fissato aliquote e detrazioni e Il servizio politiche territoriali Uil, sostiene che si rischiano 75mila Tasi diverse. Il limite di tempo per fissarle era il 30 aprile, ma c’è stata una proroga con il decreto Salva-Roma fino al 31 luglio. Molti comuni non hanno ancora indicato le aliquote: in assenza di delibera entro il 23 di questo mese le prime case potranno versare tutto in un’unica soluzione a dicembre. Per le seconde case, invece, il 50% dell’imposta va pagata subito – aggiungendo anche l’Imu che è rimasta solo per questi immobili e per i beni di lusso. Vera novità è che anche gli inquilini saranno chiamati a pagare una quota tra il 10 ed il 30% della nuova tassa. Vediamo adesso il funzionamento della Tasi nel dettaglio:

CHI PAGA: Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Quindi i proprietari e gli inquilini degli immobili dati in affitto.

CHI E’ ESENTE: sono escluse dalla Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

POSSIBILITA’ DI RIDUZIONI: Ogni Comune avrà inoltre la facoltà di prevedere delle riduzioni o esenzioni nei casi in cui: le abitazioni abbiano unico occupante; le abitazioni siano tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; vi siano aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; vi siano abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; vi siano fabbricati rurali ad uso abitativo; superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. Sarà bene dunque controllare presso il comune di ubicazione dell’immobile adibito a prima casa le eventuali riduzioni ed esenzioni applicabili ai proprietari e locatari.

ALIQUOTE: secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità del 2014 il tetto massimo era al 2,5 per mille per la prima casa e al 10,6 per mille per la seconda (somma di Tasi e Imu). Vi è però la possibilità per i Comuni di aumentare le aliquote fino a un massimo dello 0,8% distribuendo l’aumento tra prima e seconda casa. La maggiorazione deve essere però vincolata alla concessione delle detrazioni, scomparse a livello nazionale rispetto all’Imu.

ALIQUOTE MASSIME: Per le prime case il valore può oscillare tra l’1 e il 3,3 per mille del valore catastale, rivalutato del 5%. Per le seconde case non può superare  11,4 per mille. Per gli immobili di lusso sui quali si continuerà a pagare anche l’ Imu sulla prima caasa, il totale delle aliquote Tasi ed Imu non potrà superare il 6,8 per mille.

IMMOBILI IN AFFITTO: Vera novità della Tasi è che peserà anche sugli inquilini – cosa che non accadeva e non accade per l’ Imu. L’ ‘inquilino che dovrà versarne una quota compresa tra il 10 e il 30% a seconda della delibera comunale.

CALCOLO: La base imponibile è la stessa utilizzata per la determinazione dell’IMU 2012 per la prima casa e IMU 2013 per la seconda casa. Cambia solo l’ aliquota base che è dello 0,1% e sulla quale ogni comune avrà la possibilità di ridurla, fino all’ azzeramento, o di maggiorarla fino ad un massimo dello 0,33%. A disposizione degli utenti, oltre agli uffici Caf e Confedilizia, vi è il sito amministrazionicomunali.it dove poter effettuare in pochi passaggi il calcolo.