Agevolazioni Fiscali per l'acquisto di veicoli da parte di disabili
Nel caso di acquisto di autoveicoli da parte di disabili si potrà fruire in primis della detrazione fiscale ai fini IRPEF, ossia di un importo netto da sottrarre alle imposte calcolate (per intenderci un vero e proprio risparmio finanziario diverso dalle deduzioni che si applicano invece solo a livello di imponibile e per cui valgono di meno) che sarà pari al 19% del costo del veicolo. Inoltre l'Iva applicata sul costo di acquisto del veicolo sarà pari in luogo del 22% al 4%.
Esempio agevolazione fiscali disabili
Se facciamo un esempio su una macchina per disabili del costo di 10 mila euro +iva del 22%, avremo che il costo finale dell'auto sarà scontato di 1.900 euro ai fini Irpef e di 1.800 euro ai fini IVA (invece che 2.200 euro si pagherà solo 400). Insomma un risparmio fiscale importante a cui si aggiungerà anche l'esenzione dal pagamento del bollo auto e dell'imposta di trascrizione, la cui richiesta in questo ultimo caso deve essere presentata esclusivamente al PRA territorialmente competente.
Chi può fruire delle detrazioni fiscali per i disabili
Ne potranno fruire i non vedenti e non udenti, i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Limitazione all'acquisto di veicoli nel numero di veicoli acquistati
Le agevolazioni spettano solo per un solo veicolo nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto anche se a mio avviso questo non è giusto in quanto dovrebbe poter essere esteso anche ai familiari che si occupano di loro qualora la disabilità sia grave.
Limitazioni all'acquisto nell'importo
La detrazione fiscale però si applicherà solo limitatamene ad un prezzo massimo iva incluso pari a 18.075,99 euro incluse le spese di straordinaria amministrazione sostenute nell'anno di acquisto e a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.
Per l' IVA invece non c'è limite, per cui se comprate un'auto da 50 mila euro la detrazione irpef la calcolate con il limite, ma la detrazione Iva invece spetterà per il 22% di 50 mila euro. La detrazione fiscale si può fruire in un'unica soluzione o in quote annuali per cui se avete imponibili fiscali capienti bene altrimenti la ripoterete negli anni successivi sotto formadi credito di imposta. Nel tetto non si calcolano i costi di adattamento alle necessità del disabile.
Nelle detrazioni fiscali vi rientrano anche le spese per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione, i premi assicurativi, carburante e lubrificante ecc., sostenute entro i quattro anni dall'acquisto.
La detrazione Iva spetta solo nel caso di acquisto di veicoli di cilindrata inferiore ai 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel; l'agevolazione spetta anche per l'acquisto contestuale di optional.
Vendite e riacquisti
E' possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra. In ultimo, non conosco il motivo, ma non si possono richiedere le agevolazioni fiscali per le "minicar leggere" che si usano senza patente anche se mi sfugge sinceramente la motivazione, forse sarà per la sicurezza...
Annotazione nella dichiarazione dei redditi modello 730 o modello Unico
Indicare le spese sostenute per l'acquisto: di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni. La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
Ripartizione della detrazione fiscale in quote annuali e indicazione nel 730
La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2010, nel 2011 o nel 2012 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2010, 2011 o 2012); il numero della rata che si utilizza per il 2013 (4, 3 o 2) nell'apposita casella. La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. Se vengono compilati due righi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.
Agevolazioni fiscali per il trasporto di disabili: risposte dall'agenzia
Domanda
Si chiede se i contributi che vengono volontariamente erogati a ONLUS per il trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche periodiche siano detraibili ai sensi dell'art. 15 del TUIR (rigo E3 del 730 o P3 di Unico). RispostaLa risposta al quesito non può prescindere dall'esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la ONLUS. Ciò in quanto le somme erogate dal disabile potrebbero costituire erogazioni liberali alla ONLUS, indipendenti dal servizio di trasporto, ovvero costituire un corrispettivo, anche a forfait, per il proprio trasporto. Nel primo caso le erogazioni liberali in questione potrebbero rientrare nella previsione di cui all'art. 15, comma 1.1., del TUIR, che prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014 per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065 euro annui (elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015), a favore delle ONLUS aventi i requisiti di cui al d.lgs. n. 460 del 1997.
Le erogazioni liberali potrebbero, altresì, essere ricomprese tra gli oneri deducibili per effetto dell'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, entro il limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui. In tal caso, per espressa previsione del comma 6 del citato art. 14, non è cumulabile la deduzione in esame con "ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione e di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge" (cfr. circ. n. 39/E del 2005). Si ricorda che la detraibilità è subordinata all'effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dall'attestazione rilasciata dalla ONLUS (cfr. da ultimo circ. n. 11/2014).
Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, riconducibile all'art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR come nel caso di trasporto in ambulanza, la spesa sarà detraibile per l'intero importo quale spesa sanitaria, fermo restando che la ONLUS deve rilasciare regolare fattura.
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