Ho ucciso: una questione neuroanatomica?

Creato il 21 gennaio 2014 da Idispacci @IDispacci

Nel 2009 Stefania Albertani uccise sua sorella maggiore, costringendola ad assumere psicofarmaci in dosi tali da causarne il decesso, per poi bruciare il cadavere. Venne inizialmente indiziata per la scomparsa della sorella e tenuta sotto controllo dalla polizia, in quel periodo ebbe un diverbio con la madre e tentò di strangolarla, l'intervento della polizia salvò la donna e portò all'arresto Stefania. Durante il processo emersero altri particolari raccapriccianti: la ragazza aveva già tentato di uccidere i genitori, cercando di farne esplodere l'autovettura e aveva procurato l'incapacità d'intendere e di volere del padre attraverso la somministrazione di medicinali che ne procurarono il ricovero in ospedale.
Il Gip di Como ha condannato Stefania a venti anni di carcere, riconoscendo un vizio parziale di mente perché si erano riscontrate alterazioni in "un'area del cervello che ha la funzione di regolare le azioni aggressive".

Come è stato da molti sottolineato, questa sentenza rappresenta il primo caso in Italia di ingresso delle neuroscienze nei processi e nella valutazione dell'imputabilità.
Lo scopo delle neuroscienze è quello di individuare i meccanismi di funzionamento dell'apparato nervoso e cerebrale umano e la loro applicazione al tema dell'imputabilità è un approdo recentissimo. Nel caso citato, fu utilizzato l'imaging cerebrale che è una tecnica con la quale si visualizza l'apparato cerebrale e spinale attraverso l'analisi computerizzata del tracciato EEG, cioè viene ricostruita una mappatura del cervello sulla base dell'attività elettrica. In questo modo si può, ad esempio, valutare la reazione del cervello ad una stimolazione emotiva, potendo anche valutare eventuali anomalie nello sviluppo mentale.

Inutile dire che questa branca del sapere scientifico suscita molti interrogativi e dubbi, non solo di carattere strettamente scientifico, ma anche giuridico-etico. Non mi soffermo molto sull'etica, rimandando ad una seconda "puntata" magari, però ricordo che dietro le scelte del diritto, e in particolare del rapporto tra scienza e diritto, sono convinta debbano esistere valutazioni etico-morali.

Il rapporto tra le neuroscienze e il diritto appartiene soprattutto al ramo del diritto penale, inerente l'imputabilità: per poter ritenere responsabile una persona deve essere compiuta una valutazione sia sotto il profilo oggettivo (ha commesso il fatto di reato), sia dal punto di vista soggettivo (quella capacità d'intendere e di volere di cui parla l'art. 85 del codice penale). L'imputabilità è legata a questa capacità, che può essere esclusa nel caso dell'infermità di mente.
Ecco che le neuroscienze intervengono nel mondo dell'infermità mentale, però andrebbero oltre le classiche valutazioni psichiatriche, avendo ad oggetto la neuroanatomia, quindi misurano la struttura del cervello e la sua funzionalità.

Le domande sono sicuramente molte: in primis la scientificità di queste tecniche, la loro attendibilità. Secondariamente, per quel che qui ci interessa, le loro conseguenze nel processo penale. Ricordo qualche anno fa un neurologo americano che parlava di questa nuova frontiera della scienza e affermò cose, che ritengo poco condivisibili, praticamente riteneva che l'uomo dovesse essere identificato con il suo cervello, per cui spesso il male che noi facciamo è dovuto soltanto al fatto di avere più sviluppata una parte del cervello propensa a fare del male agli altri, per cui non si può rimproverare chi agisce negativamente, con buona pace di qualunque discorso sulla coscienza dell'uomo, sulla libertà di scelta. Ma anche con risvolti non da poco nel giudizio di responsabilità penale: Tizio ha commesso quel reato efferato, ma non è imputabile, non è ravvisabile un profilo di responsabilità, perché il suo cervello ha una parte violenta più sviluppata? Ovviamente la questione non è così banale.

Intanto sottolineamo che le neuroscienze non possono necessariamente escludere la capacità d'intendere, in quanto capaci di dare un risultato quantitativo, piuttosto che qualitativo. Per il giurista potrebbero essere interessanti alcune indicazioni: per esempio riuscire ad "arrivare alla coscienza" e capire la pianificazione dell'atto o il controllo degli impulsi, quindi si potrebbe affermare che quel determinato soggetto è capace di intendere, ma non può controllare i suoi impulsi. Per cui chi ha determinate disfunzioni celebrali sarebbe più portato a commettere illeciti (Prof.ssa Maria Teresa Collica), ma non è detto che sia una conseguenza inevitabile.
È evidente come il giurista sia particolarmente attento a questo tipo di studi, soprattutto ai fini della valutazione sulla gravità del disturbo e non si può negare che la categoria dell'infermità mentale sia destinata a mutare, ricomprendendo quindi anche queste ipotesi in cui il soggetto possiede una capacità conoscitiva e può anche riconoscere un disvalore alla propria condotta, ma, diciamo così, ha difficoltà a controllare gli impulsi.

L'attività del giudice ha uno spazio fondamentale: deve porsi in maniera attiva nei confronti delle neuroscienze, anche perché l'intensità e la gravità del disturbo sono presupposti necessari, ma non sufficienti per escludere o limitare la capacità di intendere e di volere, infatti bisogna valutare se il disturbo è causa del reato commesso (come sottolineato dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2005) . Su questo punto le neuroscienze cadono, perché permettono di valutare l'intensità del disturbo, ma non il nesso causale di cui il giudice ha bisogno. Ecco che quindi non basta la "neuroscienza", ma ci vuole l'apporto indispensabile, da un lato, dello psichiatra, per capire se quel soggetto ha la percezione di ciò che ha commesso, i motivi che lo hanno spinto a delinquere - tutto questo in linea con la moderna psichiatria che non esclude la capacità di autodeterminarsi in capo al malato di mente; dall'altro lato del giudice che deve mettere insieme i vari pezzi del puzzle, collaborando con gli esperti e valutando quanto quella "zona cerebrale disfunzionante" abbia effettivamente inciso nella determinazione e nella coscienza del soggetto.

Nel caso presentato all'inizio di questo articolo, il giudice ha valutato i test di genetica molecolare e di imaging celebrale, che evidenziarono un aumento del rischio di sviluppare certi comportamenti ed ha ritenuto che questi problemi abbiano avuto quell'incidenza causale di cui sopra si parlava, ma un'incidenza solo parziale.
Da qui nascono altre domande: a quale categoria si potrebbero ricondurre questi soggetti, in cui è vero troviamo una lesione celebrale ma in cui non si può escludere una capacità conoscitiva? Probabilmente si potranno collocare nel vizio parziale di mente.
Non dimentichiamo poi che le neuroscienze possono fare anche di più: possono essere utilizzate per stabilire per esempio se un testimone dice o meno la verità, con la risonanza magnetica funzionale per esempio. Ma una tecnica di questo tipo sarebbe ammissibile? Io ritengo di no, perché si lederebbe inevitabilmente l'art. 2 della Costituzione, la dignità della persona, ritornando ad un'ottica inquisitoria e così anche l'art. 188 del codice di procedura penale che afferma il divieto di utilizzare tecniche che incidano sulla libera autodeterminazione del soggetto.

Vedremo lo sviluppo nella giurisprudenza e le valutazioni della dottrina, però non si può negare che la materia richieda di essere trattata con molta cautela, per evitare di creare dei criteri deterministici per cui si potrà dire che tutti quei soggetti che mostrano questa morfologia automaticamente reagiscono in questo modo, perciò non sono, o solo parzialmente, imputabili. Innegabile che, con i dovuti limiti, possono rivelarsi strumenti importanti nella valutazione dell'infermità mentale dell'imputato.


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :