-Di Mara Formaggia
I famigliari extracomunitari dei cittadini italiani godono di uno status speciale disciplinato dal D.Lgs 30/2007, secondo l’articolo 2 i famigliari interessati sono: il coniuge, i figli fino a 21 anni (anche quelli del coniuge), i genitori ed i suoceri.
Queste categorie di persone hanno diritto ad entrare in Italia ed in tutta l’area schengen in condizioni agevolate, dove è necessario richiederanno un visto di ingresso direttamente al consolato, che dovrà essere rilasciato gratuitamente e con la massima rapidità, infatti i tempi di attesa (ad esclusione di situazioni particolari) sono sempre molto brevi: si va dai 7 ad un massimo di 20 giorni. Non dovrà quindi essere richiesto il nullaosta alla prefettura.
I famigliari extracomunitari di diverso genere quali zii, cognati e fratelli non rientrano nelle agevolazioni previste dal D.Lgs 30/2007 e difficilmente riescono ad ottenere un visto di ingresso come parenti di cittadini italiani. Infatti come riporta l’art. 3 del suddetto decreto i famigliari di diverso tipo possono ottenere un visto di ingresso solo in particolari situazioni che verranno valutate dal consolato stesso. Nonostante le difficoltà per l’ingresso i parenti di cittadini italiani fino al secondo grado conviventi con questi, già presenti sul territorio italiano, sono inespellibili ed hanno diritto al permesso di soggiorno, quindi non avranno problemi a soggiornare in Italia quei famigliari che arrivano da un paese dove non è richiesto il visto o arrivano in Italia con un visto di diverso tipo.
La domanda di visto viene presentata dal famigliare direttamente in consolato, alcuni consolati si avvalgono del supporto di uffici dedicati per le pratiche di visto e per cui si accede tramite appuntamento, è utile verificare le modalità in uso nel consolato per inoltrare la domanda di visto.
Oltre alla domanda di visto redatta su apposito modello occorre presentare: passaporto valido con scadenza superiore almeno a 3 mesi, fotografia, lettera di richiesta di ricongiungimento firmata dal parente a cui si ricongiunge con allegata carta d’identità, dove si dichiara di prendersi a carico il famigliare e di avere a disposizione un alloggio idoneo per ospitarlo ( documentazione relativa ai redditi e all’alloggio NON dovranno essere prodotti) documentazione relativa al rapporto di parentela, ad esempio atto di matrimonio, o certificato di nascita con indicati i nomi dei genitori, il documento deve essere tradotto in italiano da traduttori riconosciuti dal consolato italiano e legalizzato.
Per il rilascio di visto ai figli minori è sempre necessaria l’autorizzazione dell’altro genitore esercitante la patria potestà.
Per i suoceri ovviamente il parente a cui dovranno ricongiungersi e che firmerà la lettera di invito è il genero o la nuora di cittadinanza italiana.
Per richiedere il visto non è necessaria la presenza del parente italiano nel paese di origine, perchè la richiesta viene inoltrata dal famigliare che intende fare ingresso in Italia.
Questo tipo di visto è difficilmente rigettabile, il diniego può avvenire solo per gravi motivi di sicurezza pubblica, anche avere dei precedenti penali non è un ostacolo al visto, inoltre il diritto all’unità famigliare è superiore anche ad eventuali espulsioni del famigliare, che dovranno comunque essere prima cancellate dal SIS attraverso una procedura che verrà attivata in automatico dal consolato, in questo caso potrebbero esserci dei ritardi nel rilascio del visto.
Una volta fatto ingresso in Italia il famigliare del cittadino italiano avrà diritto ad ottenere una carta di soggiorno inizialmente di 5 anni ed al rinnovo a tempo indeterminato.