- personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo epresso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti;
- personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti.
Supplenze docenti Stop a supplenze brevi per i docenti. I dirigenti scolastici non potranno conferire dal 1 settembre 2015 supplenze brevi previste dall' articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n,. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.L'articolo interessato: "I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilita' dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica" Taglio di 2.020 unità al personale ATA Nel testo si legge di una riduzione del numero di posti ATA pari a 2.020 unità, per una riduzione di spesa parti a 50,7 mil a decorrere dall'anno 2015/2016.I tagli erano già stati annunciati Da settembre 2015 cancellate supplenze brevi fino a 7 giorni. Addio a 8mila posti ATA , adesso nella Legge di Stabilità trovano la collocazione normativa. Su questi punti attendiamo gli emendamenti da parte delle forze politiche.